a cura dell'avv. Michele
Grisafi
L'
"infortunio in itinere", oggetto di particolare disciplina in molte
legislazioni straniere, non è mai stato specificatamente regolamentato
dalla
legislazione italiana fino al D. Lgs. 38/2000, sebbene il Parlamento
avesse
conferito al Governo con legge 19 gennaio 1963 n. 15 una delega diretta
a far
emanare entro un anno dall'esecutivo "norme intese a disciplinare
l'istituto dell'infortunio in itinere".
La
lacuna legislativa nel corso degli anni è stata comunque colmata dalla
giurisprudenza, e numerosi sono stati gli interventi della
magistratura, a
tutti i livelli, tesi a ricomprendere l’infortunio in itinere nella più
vasta
sfera dell'infortunio sul lavoro. In particolare, la giurisprudenza di
legittimità ebbe modo di chiarire che, ai sensi dell'articolo 2 del Dpr
1124/1965, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subito dal
lavoratore
nel percorrere con un mezzo proprio la distanza tra la sua abitazione e
il luogo
di lavoro, postulava:
a) un nesso causale tra il percorso seguito e l'evento-infortunio, nel
senso
che tale percorso deve rappresentare per l'infortunato quello normale
per
recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) un nesso almeno occasionale tra l'itinerario seguito e l'attività
lavorativa, nel senso che detto itinerario non sia percorso dal
lavoratore per
ragioni personali o in orari non collegabili all’attività lavorativa;
c) la necessità dell'uso del mezzo di trasporto privato, considerati
gli orari
lavorativi e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto
della
possibilità di stazionare in luogo diverso dalla propria abitazione,
purché la
distanza tra tali luoghi sia ragionevole ( v. Cassazione 6868/2001 e
5063/2000).
Sulla
scia quindi di una ormai consolidata giurisprudenza che ha ampliato
notevolmente il numero delle situazioni rientranti nella fattispecie
concettuale di infortunio "in itinere", e a distanza di oltre trenta
anni dall'emanazione del Dpr 1124/1965, il legislatore è finalmente
intervenuto
con l’ articolo 12 del Dlgs 38/2000.
Sono
state delineate tre ipotesi di
infortunio in itinere, che ricomprendono l'evento avvenuto:
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a
quello di lavoro;
- durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il
lavoratore
ha più rapporti di lavoro;
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a
quello
di consumazione abituale dei pasti, purché «non sia presente un
servizio di
mensa aziendale».
L'assicurazione
non opera in caso «d'interruzione o deviazione del tutto indipendenti
dal
lavoro o, comunque, non necessitate», con la precisazione che
«l'interruzione e
la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a causa di
forza
maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di
obblighi
penalmente rilevanti». E’ altresì previsto che «l'assicurazione opera
anche nel
caso di utilizzo di mezzo di trasporto privato, purché necessitato», e
che in
tal caso non sono tutelati né «gli infortuni direttamente cagionati
dall'abuso
di alcolici o di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di
stupefacenti ed
allucinogeni», né quelli che coinvolgono un «conducente sprovvisto
della prescritta
abilitazione di guida».
L'indeterminatezza
di certe espressioni enunciate nell’articolo, quali il "percorso
normale", le interruzioni o deviazioni “necessitate" o dovute a forza
maggiore o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti, l'uso
"necessitato" del proprio automezzo, hanno alimentato diverse
interpretazioni.
Anche
prima dell’intervento legislativo, la giurisprudenza ha sottolineato la
necessità che il lavoratore utilizzasse per raggiungere il luogo di
lavoro il percorso normale, cioè quello più breve
e diretto, in quanto una deviazione non richiesta da ragioni di lavoro
o la
scelta ingiustificata di un percorso più lungo, configurando un rischio
generico comune, interrompe il nesso eziologico tra il lavoro e la
strada
percorsa, escludendo il diritto all'indennizzo (Cassazione, sentenze 19
gennaio
1998 n. 445 e 1° febbraio 2002 n. 1320). Si è richiesto, inoltre, che
il
normale itinerario sia percorso in orario prossimo a quello d'inizio e
di fine
della prestazione (Cassazione, sentenze 19 gennaio 1998 n. 455 e 21
aprile 1999
n. 3970), ammettendosi scarti tali da non determinare un maggiore
rischio per
il rientro a casa o per l'accesso al posto di lavoro (Cassazione,
sentenza 18
luglio 2002 n. 10468).
Il
legislatore, nel confermare il
requisito del normale percorso, ha escluso l'indennizzabilità, quando
il
lavoratore abbia attuato, rispetto al percorso per raggiungere il luogo
di
lavoro, un'interruzione o una deviazione
non necessitata, cioè volta a soddisfare ragioni o interessi
personali. Con
ordinanza n. 1/2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato
manifestamente
infondata la questione di costituzionalità della norma che esclude
l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere in presenza di
un'interruzione
del normale percorso di andata e ritorno, compiuto dal lavoratore; ha
precisato, infatti, che quest'ultima espressione, lungi dal doversi
intendere
come una qualsivoglia ipotesi di soluzione di continuità del tragitto,
deve
essere interpretata nel senso che non integra l'ipotesi ostativa una
breve
sosta (di cinque minuti, nella
fattispecie in decisione) che non alteri le condizioni di rischio per
l'assicurato, con valutazione che deve tener conto delle peculiarità
del caso
concreto. Ne consegue che il lavoratore che, recandosi al lavoro o
rientrando a
casa, interrompa il viaggio per pochi minuti (ad esempio per consumare
un
caffè, per acquistare un prodotto, per soddisfare un bisogno
fisiologico ecc.),
non pone in essere una condotta idonea ad alterare le condizioni di
rischio e,
quindi, continua a beneficiare della copertura assicurativa.
Con
riferimento
alla delimitazione delle situazioni normativamente previste, idonee a
rendere
indennizzabile l'infortunio pur in presenza di un'interruzione o di una
deviazione dettata da ragioni personali e tale da alterare le
condizioni di
rischio, nelle cause di forza maggiore
di solito si ricomprendono la chiusura della strada solitamente
percorsa, il
guasto del mezzo di trasporto, la necessità di affrontare un malore;
nelle esigenze essenziali e improrogabili, la
necessità di assolvere doveri familiari, sociali e morali comunemente
apprezzati dalla collettività (es. accompagnamento dei figli a scuola
prima
dell’inizio del lavoro ) ovvero, più in generale, le determinazioni
assunte per
soddisfare valori costituzionalmente tutelati (Cass. n. 10750/2001);
nell'adempimento
di obblighi penalmente rilevanti, la
necessità di prestare soccorso a terzi o di denunciare un reato.
Nel
caso di utilizzazione del mezzo privato
è essenziale l'accertamento dell'esistenza del requisito dell'uso
necessitato.
La giurisprudenza ha ritenuto meritevole di tutela l’uso del mezzo
privato
finalizzato al soddisfacimento di esigenze di natura oggettiva, nelle
quali il
ricorso al mezzo proprio è funzionale a un corretto adempimento dei
compiti
lavorativi (ad esempio, assenza di mezzi pubblici o copertura parziale
del
percorso, orario di lavoro non compatibile con quello dei mezzi
pubblici,
condizioni fisiche peculiari, necessità di trasportare strumenti di
lavoro,
necessità di servirsi di mezzi di trasporto forniti e prescritti dal
datore di
lavoro etc.); ovvero al soddisfacimento di esigenze soggettive di vita
sociale,
familiare e di più utile utilizzazione del tempo (Cassazione n. 10750/2001 che ha valorizzato il pasto in
famiglia per mantenere un più stretto legame familiare; Cassazione n.
14715/2000,
che ha valorizzato i vantaggi di un rapido rientro a casa per gli
impegni di
madre; Cassazione n. 11148/1998, che ha valorizzato il rientro
anticipato per
prestare assistenza a un familiare).
L'indennizzabilità
dell'infortunio è stata invece esclusa (rischio elettivo) quando la
distanza
tra l'abitazione e il luogo di lavoro sia percorribile a piedi
(Cassazione,
sentenza 11 dicembre 2001 n. 15617), quando il lavoratore utilizzi la
vettura
all'esterno per far fronte a un problema aziendale estraneo alle
mansioni
svolte e senza autorizzazione del datore di lavoro (Cassazione,
sentenza 8
settembre 2003 n. 13110, infortunio occorso a un dipendente che si era
recato
in città per l'acquisto di un pezzo di ricambio necessario per un
macchinario
cui non era addetto), quando l'uso dei mezzi pubblici non sia
particolarmente
disagevole e richieda quasi lo stesso tempo occorrente per effettuare
il
percorso con il mezzo privato (Cassazione, sentenza 1° luglio 1998 n.
6449).
Va
inoltre segnalato che con la sentenza del 17 gennaio 2007, n. 995 la
Cassazione
ha ristretto l'ambito di operatività della disciplina sull'infortunio
in
itinere occorso durante l'utilizzo del mezzo privato. In particolare,
in una
fattispecie di un infortunio a carico di una lavoratrice che sosteneva
la tesi
di avere utilizzato il mezzo privato anziché quello pubblico poiché
riusciva a
risparmiare circa quaranta minuti soddisfacendo sia alle proprie
esigenze
familiari sia alle proprie condizioni fisiche (menomate da una
malattia), la
Suprema Corte ha negato l’indennizzo del sinistro come infortunio in
itinere. La
Cassazione, in particolare, ha ritenuto che affinché l'utilizzo del
mezzo
privato sia consentito, occorre da una parte che il veicolo venga
utilizzato
per ottenere un più stretto legame familiare o per migliorare
l'efficienza dell'attività
lavorativa, dall'altra parte che sia assente il mezzo pubblico.
Quest’ultimo va
considerato come il mezzo di trasporto normale "per la mobilità delle
persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della
strada". In tale modo si realizza quel concetto di necessità, che la
norma
richiede ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio occorso durante
l'utilizzo
del mezzo privato. Secondo la Suprema Corte, quindi, non si possono
porre a
carico della collettività aspettative personali che "seppure legittime
per
accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità
o a
minori disagi, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare
un
intervento a carattere solidaristico".
Diverse
sono, poi, le pronunce che hanno ammesso l’infortunio "in itinere"
solo se c'è un rischio cd. “specifico”.
Nel caso di caduta durante il percorso a piedi o di danni riportati a
seguito
dell'uso di mezzi pubblici, non sarebbe sufficiente il rischio generico
connesso all'attività di spostamento, ma occorrerebbe anche il rischio
specifico collegato all'attività lavorativa, il che viene a verificarsi
solo
nelle ipotesi in cui il lavoratore nel recarsi al luogo di lavoro (o
alla
propria abitazione di ritorno dal luogo di lavoro), debba percorrere
una strada
particolarmente pericolosa, ovvero debba usare un mezzo di trasporto
particolare che non sia quello solitamente usato dalla generalità degli
utenti.
Recependo tale indirizzo giurisprudenziale, ad esempio, la sentenza n.
4572/2006 del Consiglio di Stato ha affermato che “non può ritenersi
sufficiente ai fini del riconoscimento di che trattasi che l'incidente
sia
comunque avvenuto in itinere, essendo necessario anche che il medesimo
sia
conseguente a circostanze aggravanti il rischio generico incombente
sulla
generalità delle persone”. Va specificato che non sono altresì
suscettibili di
indennizzo le lesioni che il lavoratore ha riportato a seguito di
comportamenti
che abbiano aggravato sensibilmente le condizioni di pericolo,
sfociando nel cd.
rischio “elettivo” (per esempio,
guida in stato di ebbrezza o con gravi violazioni del codice della
strada).
Si
riportano, infine, alcune interessanti pronunce:
Sentenza
del 27 aprile 2010, n. 10028: La configurabilità di un infortunio "in
itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque,
non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del
lavoratore
assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili
condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali
con le
relative componenti strutturali. Questo perché si deve trattare di
luoghi in
cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o
ridurre i
rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti.
Sentenza
del 10 settembre 2009, n. 19496: Il
rischio elettivo, configurato come l'unico limite alla copertura
assicurativa
di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito
della
"occasione di lavoro", con riferimento all'"infortunio in
itinere" assume una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si
verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto
comprende comportamenti del lavoratore infortunato anche contrari a
norme di
legge o di comune prudenza, dovendosi escludere la rilevanza dei soli
comportamenti abnormi che, ricollegandosi ad una scelta del lavoratore
di
correre rischi estranei alla necessità di raggiungere il posto di
lavoro,
interrompono od escludono il nesso di occasionalità dell'infortunio con
il
rapporto di lavoro. (Nella specie, trattandosi di infortunio mortale
occorso ad
una lavoratrice che non si era avvalsa del sottopassaggio pedonale in
una
stazione, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che
l'attraversamento
dei binari integrasse, secondo il comune sentire, una clamorosa
imprudenza e un
comportamento abnorme).
Sentenza
del 29 luglio 2009, n. 17655: In tema di infortunio "in itinere", il
rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve essere valutato
con
maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della
attività
lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore
infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma
semplicemente
contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la
violazione
di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la
valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato
talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa.
(Nella
fattispecie, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 12 del d.lgs. n.
38 del
2000, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, analizzando le
concrete
condizioni psicologiche ed ambientali in cui si era verificato
l'infortunio a
causa dell'inosservanza di uno "stop" da parte del lavoratore nel
tragitto da casa al luogo di lavoro, aveva stabilito che il
comportamento del
medesimo non aveva comportato l'assunzione di un rischio elettivo
escludente la
configurabilità di un infortunio "in itinere" indennizzabile).
Sentenza
del 29 luglio 2009, n. 17655: In tema di infortunio in itinere, non è
indennizzabile il sinistro occorso in caso di deviazione dal percorso
diretto,
di guida senza patente o in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti
e in caso di comportamenti che di per sé non sono abnormi, secondo il
comune
sentire, ma comunque sono contrari a importanti norme di legge o di
comune
prudenza. Pertanto anche la violazione di norme del codice della
strada,
valutata in concreto nella sua gravità rispetto alla norma violata, può
integrare quel rischio elettivo che esclude l'indennizzabilità
dell'infortuno
in itinere. (Nella specie, il lavoratore non aveva rispettato un
segnale di
stop).
Sentenza
del 7 marzo 2008, n. 6211: L'indennizzabilità dell'infortunio in
itinere
occorso con l'utilizzo di mezzo privato rimane condizionata alla
necessità di
tale uso, necessità che può essere riferita sia alla maggiore
difficoltà di
raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze
di
tutela della vita familiare del soggetto. In ogni caso, trattasi di
accertamento in fatto, che sfugge alla possibilità di riesame da parte
della
Corte di Cassazione ed è soggetto soltanto al controllo di congruità
della
motivazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la motivazione
addotta dalla
Corte d'appello fosse esauriente, immune da vizi logici o
contraddizioni, e
tale quindi da sottrarsi ad ogni censura in sede di legittimità.
Pertanto, ha
respinto il ricorso).
Sentenza
del 14 febbraio 2008, n. 3770: In tema di indennizzabilità
dell'infortunio
occorso a lavoratore autonomo, la tutela assicurativa non riguarda
quella parte
di attività non attinente al momento lavorativo-esecutivo, bensì a
quello
organizzativo-imprenditoriale dell'attività economica dell'azienda; ne
consegue
che l'estensione della tutela agli infortuni "in itinere" può
riguardare gli spostamenti del lavoratore al fine di acquistare i beni
direttamente necessari per la produzione, ma non anche quelli
finalizzati all'acquisto
o alla consegna di beni necessari per l'organizzazione amministrativa e
contabile. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata,
ha
affermato l'indicato principio in controversia concernente l'infortunio
occorso
al titolare di un'azienda agricola il quale, venduto il latte di sua
produzione
ad un caseificio, si era subito recato a piedi alla Coldiretti, al fine
di
farsi predisporre una ricevuta fiscale da consegnare all'acquirente).
Sentenza
del 10 dicembre 2007, n. 25742: L'infortunio in itinere è
indennizzabile solo
quando l'uso del mezzo privato di trasporto si renda necessario in base
a una
ragionevole scelta del lavoratore, sicché la sua configurabilità va
esclusa
nell'ipotesi in cui il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro
possa essere
agevolmente coperto, anche per il ritorno, mediante l'uso del mezzo
pubblico.
Non costituisce rischio elettivo, tale da escludere l'occasione di
lavoro,
l'uso del mezzo proprio di trasporto quando la distanza non sia coperta
da un
regolare servizio di mezzi pubblici che assicurino il trasposto in
tempi
ragionevoli, specie quando il lavoratore nello spazio di un'ora di
pausa pranzo
deve raggiungere la propria abitazione, desinare e tornare al lavoro.