news
lo studio
UN PICCOLO PROBLEMA DI MASSIMALE NELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

a cura della dott.ssa Daniela Nardella

L’assicurazione della responsabilità civile, al cui genus appartiene l’assicurazione della responsabilità da circolazione dei veicoli a motore, ha la funzione di tener indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare a un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta dal contratto (art. 1917, primo co. C.C.).

La disposizione di legge sopra riportata, nel descrivere il fondamento dell’istituto, non accenna ai limiti quantitativi entro i quali la prestazione dell’assicuratore deve estrinsecarsi.

Solo nel terzo comma della norma sopra citata, delimitando l’obbligazione delle spese di resistenza, si fa cenno alla somma assicurata adottando una terminologia normale per il Legislatore anche nella legge 990 del 1969, ma non usata nella tecnica assicurativa. In realtà gli assicuratori, nelle polizze della responsabilità civile verso terzi, preferiscono adottare il termine massimale ed esprimere la cifra limite oltre la quale l’assicuratore non è tenuto ad alcunché.

Orbene, il problema che da sempre si pone è se il massimale rappresenti davvero un limite insuperabile; o se, e quando, l’assicuratore sia obbligato a pagare somme superiori al massimale.

Specificatamente, difficoltà e perplessità interpretative sono sorte con riferimento alla disposizione normativa dettata al capoverso dell’art. 1917 c.c. riguardante le spese per resistere all’azione del danneggiato.

Per inquadrare esattamente, dal punto di vista pratico, il problema, è necessario premettere che la totalità delle condizioni di polizza precisano che il massimale dedotto in contratto fa riferimento alla somma che l’assicurato è tenuto a pagare al terzo complessivamente, tenendo presenti che le componenti di tale debito possono essere formate da capitale, interessi e spese.

La situazione sopra delineata comporta l’esame di una questione ben determinata e cioè stabilire se sia possibile e legittima la distinzione tra le spese fatteper resistere all’azione del danneggiato – di cui alla prima parte del III° co. art. 1917 c.c. –  e le spese che seguono la soccombenza, le quali ultime, formando parte del danno, vanno computate entro il massimale. Orbene, duplice è la soluzione che ne deriva: se la distinzione è possibile, il patto contrattuale sarà pienamente valido ed efficace, viceversa, si avrà la soluzione opposta. Su tale divergente soluzione hanno oscillato sia la giurisprudenza di merito sia la dottrina, sino ad arrivare ad una conclusione, accettata anche dalla dottrina, operata dalla Suprema Corte di Cassazione secondo la quale: le spese giudiziali che nei limiti del quarto del massimale fanno carico all’assicuratore della responsabilità civile, sono quelle anticipate per resistere all’azione del danneggiatoe non quelle per cui viene pronunciata condanna al rimborso nei confronti dell’assicurato soccombente, che vanno invece comprese nel massimale di polizza (Cass. Civ. Sez. I°  14.12.59 n. 3548).

A conferma dell’opera chiarificatrice svolta dalla Suprema Corte di Cassazione, vi sono alcune motivazioni di Giudici di merito secondo le quali il Legislatore con la formula adottata nell’art. 1917 c.c. avrebbe previsto per l’assicuratore due prestazioni: la prima, quella principale contenuta nel primo comma dell’art. 1917, che fa obbligo di tenere indenne l’assicurato di quanto questi . deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto: la seconda, quella complementare che pone le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato a carico dell’assicuratore nel limite del quarto della somma assicurata.

Ad una siffatta interpretazione giurisprudenziale, fa eco l’orientamento di buona parte della dottrina (Antonio Ieva in Resp. civ. prev. 1981; Daniele de Strobel in L’assicurazione di responsabilità civile, ed. Giuffrè, pagg. 227 e ss.) secondo la quale il contenuto della prima prestazione, individuato con il generico quanto, non può non comprendere, in caso di vertenza risoltasi con una pronuncia dell’Autorità Giudiziaria, tutte le somme che il giudice ingiunge all’assicurato di pagare al danneggiato mediante il dispositivo della sentenza e cioè sorte, interessi e spese; somme tutte rientranti nel massimale, come le condizioni contrattuali stabiliscono.

La seconda prestazione, sempre secondo l’orientamento dottrinario poco sopra accennato, invece fa riferimento a  quelle spese che vanno sostenute per approntare, in caso di azione del danneggiato, i mezzi volti al fine di contrastarne l’azione medesima, cioè quanto la sentenza non considera; parcelle dei legali, o periti nominati per la difesa; voci queste ultime che andrebbero imputate alla prestazione complementare e cioè al quarto del massimale. Pertanto, l’obbligo posto a carico dell’assicuratore è precisato dall’art. 1917 c.c. per cui, in mancanza di un patto di polizza con condizioni più favorevoli all’assicurato, i limiti di cui si discute non possono essere superati.

Se la questione sopra esposta può senz’altro ritenersi risolta per quanto concerne l’assicurazione facoltativa, non altrettanto può sostenersi per quanto riguarda quella obbligatoria.

Per quest’ultima, si è registrata in giurisprudenza una singolare tendenza che, nonostante le pochissime reazioni negative suscitate in dottrina, non può di certo considerarsi determinante ai fini di una definitiva soluzione del problema.

La Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Cass. 20.11.79 n. 6056; Cass. Civ. 6.10.79 n. 5179; Cass. Civ. 4.6.79 n. 3168; Cass. Civ. 15.9.81 n. 5109), in contrasto con una accreditata giurisprudenza di merito (App. Milano 1.6.79; App. Milano 6.10.78) che l’onere delle spese processuali liquidate al danneggiato vittorioso, nel caso in cui sia stata esperita l’azione diretta contro l’assicuratore, deve far carico alla parte soccombente secondo i principi del codice di rito (art. 91 e ss. c.p.c.). Pertanto l’assicuratore soccombente deve sopportare tali spese anche se esse, sommate al risarcimento dovuto, superino il massimale.

A sostegno di tali affermazioni, è stato argomentato dalla stessa Corte che il disposto normativo di cui all’art. 1917 c.c. non può trovare applicazione nell’ambito della responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dalla circolazione di veicoli di motore atteso che prima dell’entrata in vigore della L. 99 del 1969 non era riconosciuta azione diretta in favore del danneggiato nei confronti dell’assicuratore ma soltanto la possibilità riconosciuta in favore dell'assicurato, citato in giudizio dal terzo danneggiato, di esperire l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicuratore attraverso la sua chiamata in causa (Cass. Civ. 6.10.79 n. 5179 cit.). Secondo un’altra argomentazione addotta a sostegno dell’orientamento del Supremo Collegio (Scalfi, Spese, interessi e giustizie nell’assicurazione obbligatoria della r.c. auto, in Resp. civ. prev 1980.72) non sarebbe ammissibile, ove il danno del terzo risultasse superiore (o uguale o prossimo) al massimale, che fosse concesso ad  uno dei contendenti di rinviare la decisione della lite senza incorrere nella condanna alla spese, le quali, altrimenti, finirebbero per gravare sul danneggiato.

Tuttavia una dottrina, seppur minoritaria, ritiene di non poter condividere tali argomentazioni, considerando fallaci le giustificazioni addotte a sostegno dell’orientamento di cui sopra.

Secondo alcuni Autori (cfr. Antonio Ieva in Resp. civ. prev. cit) l’art. 1917 c.c. non disciplinerebbe affatto le spese di soccombenza, ma unicamente le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato e che per tali spese, praticamente, è previsto un diverso massimale che va ad aggiungersi a quello destinato, per contratto, a liberare l’assicurato del suo debito verso il terzo previsto dal contratto. Infine, secondo altri Autori ( Daniele de Strobel, op. cit.), le spese di soccombenza fanno parte costituzionalmente del danno e quindi dell’indennità che si compone, come il danno, di capitale, interessi compensativi e spese poste a carico del civilmente responsabile in forza della sua obbligazione, e poiché per legge e per contratto l’insieme di queste componenti sono vincolate ad un limite massimale, non è consentito togliere le spese di soccombenza e gestirle in maniera indipendente.

© Studio Legale Grisafi - Trieste, Via Coroneo 33 - Tel. +39 040 366419 - info@studiogrisafi.com
TUTTI I DIRITTI RISERVATI - E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE

 

informativa