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LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ NELL’ASSICURAZIONE DANNI

LA CLAUSOLA CD. ARBITRALE

a cura del l'avv. Michele Grisafi

Nei contratti di assicurazione contro i danni spesso è presente una clausola che nella previsione di una controversia tra le parti sull’an e/o sul quantum attribuisce la soluzione del conflitto a degli esperti. Nella variegata realtà assicurativa, il contenuto di queste clausole può differenziarsi sensibilmente, non solo per quanto concerne il loro oggetto ed il diverso potere attribuito agli esperti, ma anche perché talora il ricorso agli stessi è pattuito come obbligatorio, talora può essere previsto come una mera facoltà esercitabile solo dall’assicuratore.

La problematica viene altresì aggravata dalle incertezze concettuali presenti in dottrina e in giurisprudenza sul significato e sulle differenze sostanziali tra gli istituti dell’arbitrato rituale, dell’arbitrato irrituale o libero, dell’arbitraggio e della perizia contrattuale. L’opinione giurisprudenziale tradizionale, pur criticata da alcuni autori, sostiene che l’arbitrato rituale, soggetto alle regole di cui agli artt. 809 ss C.p.c., ha una funzione giurisdizionale in cui la decisione arbitrale vincola le parti come la pronuncia di un Magistrato, differenziandosi da quello irrituale e dall’arbitraggio, cui viene invece attribuita una efficacia meramente contrattuale.

L’interpretazione prevalente, comunque, identifica la procedura prevista nel contratto assicurativo con l’arbitrato irrituale, in quanto ha nella sostanza un contenuto tecnico e non comporta propriamente esercizio di attività giurisdizionale. Dando quindi per scontato che di solito in un contratto assicurativo non vi sia una clausola compromissoria che dia vita ad un arbitrato rituale, si tratterà di stabilire se il contratto prevede un arbitrato libero ovvero una perizia contrattuale. Comunemente, si ritiene che se la clausola affida ad un tecnico l’accertamento di un evento o il quantum debeatur allora si avrà una perizia contrattuale; se invece la clausola attribuisce il potere di decidere sull’an debeatur, sulla validità, efficacia o sulla interpretazione del contratto o in merito ai diritti delle parti, si avrà un arbitrato irrituale o libero (v. Cass. Civ. 17.11.1982 n. 6162). In ogni caso, non avendo la procedura natura di attività giurisdizionale, la decisione degli esperti è impugnabile secondo le regole negoziali solo per dolo o errore manifesto; essendo comunque vincolante per le parti, la parte interessata potrà agire giudizialmente contro la parte inadempiente che non abbia adeguato il proprio comportamento al parere espresso dagli esperti.

Spunti sulla clausola cosiddetta arbitrale nel contratto di assicurazione privata infortuni

Nelle polizze di assicurazione infortuni, di regola le condizioni generali del contratto prevedono che nel caso insorgano controversie sulla natura e sulla entità delle lesioni (in particolare sulla durata della inabilità e sulla quantificazione dei postumi permanenti) la relativa decisione venga affidata ad un collegio di medici. Normalmente, è previsto che ogni parte designi un proprio consulente e che, sull'accordo dei due consulenti, vi sia la nomina del  terzo arbitro; diversamente, in certi contratti viene disposto che la soluzione della vertenza sia devoluta unicamente ai due medici di parte e che il terzo arbitro venga designato solo qualora essi non raggiungano un accordo; in altri contratti si prevede invece che la nomina del terzo arbitro avvenga da parte del Presidente del Tribunale su istanza d'una delle parti.

Le determinazioni degli arbitri devono essere prese a maggioranza; sono vincolanti anche se non unanimi ed anche se uno dei tre arbitri si rifiuti di sottoscrivere il verbale definitivo.

Le spese per l’intervento del terzo arbitro sono di regola a carico di entrambe le parti in misura uguale, quale che sia l’esito della procedura, senza pertanto applicare il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Non è comunque considerata invalida quella clausola che - sempre tramite decisione collegiale- accolli l’onere del costo del terzo arbitro alla parte che abbia costretto l’altra all’arbitrato nell’ipotesi di una pretesa manifestamente infondata.


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