L'AUTOVELOX

A cura dell'avv. Francesco Molfese*

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SOMMARIO: I. L'autovelox. Evoluzione ed affidabilità. - 2. Rilevanza probatoria dell'autovelox. - 3. Giurisprudenza dei giudici di merito. - 4. Giurisprudenza della cassazione - 5. Contestazione ed accertamenti. - 6. Notifica della contestazione. - 7. Eccesso minimale. - 8. l'identificazione del conducente. - 9. Uso di dispositivi di intercettazione degli autovelox. - 10. Uso degli abbaglianti. - 1 I. Sindacabilità del limite di velocità. - 12. Sospensione della patente.

1.L'autovelox è un dispositivo elettronico per il controllo della velocità nella circolazione stradale; consiste in una attrezzatura fissata al lato della strada predisposta alla rilevazione del tempo di percorrenza da parte di un veicolo da una determinata distanza ed al conseguente calcolo della velocità tenuta dallo stesso.

Il principio di funzionamento dell'autovelox, e l'ideazione del primo esemplare, risale alla seconda metà degli anni '60. Perfezionato nel 1978, fu omologato successivamente, fino ad arrivare all'autovelox modello 104 e di recente al sofisticato 104 Ce (omologato nel 1991). L'autovelox attuale ha ovviamente mantenuto le caratteristiche precedenti ed è dotato di un trasmettitore radio installato a lato della strada o sul tetto della vettura di servizio. Gli autovelox utilizzati in Italia sono gli strumenti più moderni ed intelligenti nel campo della rilevazione automatica della velocità, adottabile in relazione ai progressi compiuti dalla più avanzata tecnologia, senza trascurare la miniaturizzazione della strumentazione, tant'è che l'intera attrezzatura è contenuta in una valigetta e ciò consente, a differenza dei precedenti modelli, una immediata installazione.

Per l'utente della strada vi è una ulteriore garanzia: tutti gli autovelox oggi in uso, a norma dei relativi decreti di omologazione, sono stati programmati con un margine di tolleranza per cui, in sede di contestazione, la velocità rilevata va sempre depurata di una percentuale del cinque per cento con un minimo di cinque chilometri a favore del trasgressore. li rilevatore tachimetrico dell'autovelox considera sempre una depurazione del cinque per cento su quello che è l'indice rilevato dall'apparecchio. Questa tolleranza, naturalmente, è convenzionale, in quanto non connessa alla effettiva attendibilità dello strumento. Il consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto necessario assumere, per tutti gli apparecchi di misurazione di velocità e di cui all'articolo 345 del regolamento di attuazione del codice della strada, a garanzia del conducente, la presunta imprecisione del contachilometri installato sulla prop ria auto, affermando, invece, la precisione delle misurazioni effettuate dai dispositivi autovelox.

2.Inizialmente vi sono stati numerosi inconvenienti, superati successivamente.

Il codice del 1959, in merito all'eccesso di velocità, di cui all'articolo 103 n. 8, disponeva che se vi era un superamento di oltre dieci chilometri, il fatto costituiva reato. La suprema corte, all'epoca, stabilì principi non univoci nella valutazione radar tachimetro e ritenne che non poteva rappresentare una fonte unica di convincimento e di attendibilità. In alcuni casi la cassazione ha considerato le rilevazioni del tachigrafo come aventi natura di indizio, ritenendo di dovere integrare la prova con altri elementi, quali, principalmente, la contestazione personale ai soggetti identificati dagli agenti di polizia.

D'altro canto, il continuo progresso della tecnica ha reso possibile un perfezionamento dei radar tachimetri, per cui la rilevazione della velocità da parte d strumenti di misurazione della velocità, ove non sia provata l'inefficienza dell'apparecchio nel caso concreto, può costituire legittima fonte di prova.

Nel mentre, con la legge 24 ottobre 1981 n. 689, venne decretata la depenalizzazione delle infrazioni ai limiti di velocità, che era prevista dall'articolo 103 del vecchio codice della strada, e fu stabilita la competenza del pretore civile, ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge, nelle decisioni in merito alle opposizioni alle sanzioni amministrative.

L'articolo che prevede la competenza del pretore, oggi, è il 205 del nuovo codice della strada e, visto l'uso ormai regolare dei misuratori automatici, la casistica è diventata sempre più vasta, in sintonia con la graduale evoluzione ed affermazione dell'autovelox, eletto strumento primario ed istituzionale.

Prima di passare ad un esame delle pronunzie della cassazione, è opportuno esaminare le sentenze dei giudici di merito, i quali hanno sempre dato un contributo molto importante alla soluzione dei problemi.

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* Pubblicato con la gentile autorizzazione dell'avv. Francesco Molfese - avvocato in Milano- nonché della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti (anno 2000, n.3, pagg. 449-465). Aggiornato all'anno 2000.


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