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a cura dell'avv. Michele Grisafi
Un fatto produttivo di danno può rivestire una duplice valenza, in
quanto può costituire, allo stesso tempo, sia un illecito civile che un
illecito penale. Tale duplice valenza, innesca la problematica del
rapporto tra il giudizio risarcitorio civile ed il processo penale.
La soluzione alla problematica può
essere diversa a seconda che un ordinamento sposi l'indirizzo di stampo
francese -della prevalenza del giudicato penale sul processo civile-
ovvero preferisca il modello anglo americano -dell'assoluta
indipendenza dei due differenti processi-.
Per quanto riguarda l'orientamento
del nostro sistema, il codice di procedura penale del 1930 era
rigorosamente rivolto verso lo schema francese, avendo come principi
informatori quello della unitarietà della giurisdizione, quello della
preminenza del giudizio penale sul giudizio civile e quello
dell'efficacia erga omnes della sentenza penale. In particolare, il
principio dell'unità della giurisdizione rappresentava il cardine
dell'intero sistema: il diritto ha lo scopo di dare certezza ai
rapporti giuridici, per cui il bisogno di Giustizia non può essere
soddisfatto da pronunce tra loro confliggenti, come nell'ipotesi in cui
per il medesimo fatto un soggetto venga assolto dal giudice penale e
invece condannato da quello civile. Pertanto, lo ius dicere, la
giurisdizione, deve essere unica, perché unica, e non duplice, deve
essere la Giustizia.
Il nuovo codice di procedura
penale del 1988, anche influenzato dai ripetuti interventi della Corte
Costituzionale che avevano minato nel corso degli anni il principio
dell'unità della giurisdizione, non si è fatto carico di queste
preoccupazioni, e ha aperto la strada alla possibilità che il giudizio
penale e quello civile scorrano su due binari paralleli, concludendosi
con giudicati contraddittori. La norma fondamentale della nuova
disciplina relativa al rapporto tra giudizio civile e azione penale è
stata introdotta attraverso l'art. 75 c.p.p., che sostanzialmente
prevede tre ipotesi:
1. L'azione proposta davanti al giudice civile può
essere trasferita nel processo penale fin tanto che in sede civile non
sia stata pronunciata una sentenza di merito, anche non passata in
giudicato; tale trasferimento comporta la rinuncia agli atti del
giudizio civile
2. L'azione civile può proseguire in sede civile, se
non viene trasferita in sede penale, ovvero se è iniziata quando non è
più possibile la costituzione di parte civile
3. Se l'azione è proposta in sede civile nei
confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel
processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il giudizio
civile deve essere sospeso fino alla pronuncia della sentenza
definitiva.
Lo schema legislativo è stato poi completato con le norme di cui agli
artt. 651, 652 e 654 c.p.p. che regolano l'efficacia della sentenza
penale pronunciata a seguito di dibattimento. In particolare, per
quanto riguarda il giudizio risarcitorio, gli artt. 651 e 652 c.p.p.
introducono la possibilità di giungere a giudicati contraddittori, in
quanto, ex art. 75 c.p.p., il giudizio civile e quello penale possono
scorrere su due binari paralleli, ignorandosi vicendevolmente. Posto
che, infatti, l'art. 651 c.p.p. stabilisce che la sentenza penale
irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio
risarcitorio pendente nei confronti del condannato e del responsabile
civile citato o intervenuto nel processo penale, l'art. 652 c.p.p. ci
dice che questa espansione del giudicato non opera quando il giudizio
penale si concluda, non con una sentenza di condanna, ma di
assoluzione, e il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in
sede civile ai sensi dell'art. 75 II co. c.p.p. In questo secondo caso,
quindi, la nuova disciplina permette al giudice civile di non essere
vincolato dalla sentenza assolutoria pronunciata dal giudice penale.
Il sistema del doppio binario
introdotto dalla nuova normativa, quindi, è andato a minare il
principio dell'unità della giurisdizione che aveva permeato il nostro
ordinamento. Il precedente codice evitava la possibilità di giudicati
contraddittori anche attraverso il sistema della sospensione per
pregiudizialità di uno dei due processi. Così, l'art. 295 c.p.c.
prevedeva la sospensione necessaria del processo civile quando la sua
decisione potesse essere influenzata dall'esito del processo penale. Il
riformulato art. 295 c.p.c., invece, come risultante dalla novella
introdotta nel 1990, dispone che il giudice sospenda il processo in
ogni caso in cui egli stesso o altro giudice debba risolvere una
controversia dalla cui decisione dipende la decisione della causa. La
legge, pertanto, non fa più espresso riferimento alla pregiudiziale
penale, col rimando all'art. 3 del vecchio codice di procedura penale,
nonché alcun riferimento circa la natura civile o amministrativa della
questione pregiudiziale, ma preferisce l'utilizzo di una formula
onnicomprensiva.
In tale situazione normativa,
quindi, tenuto conto che la pregiudizialità sussiste quando la
risoluzione della controversia dalla quale dipende la soluzione della
causa costituisce un vero e proprio antecedente logico giuridico per
l'emananda sentenza, la sospensione necessaria del procedimento
riguarda ipotesi residuali. In particolare, tenendo conto della ridotta
influenza del giudicato penale nel giudizio civile, le situazioni di
pregiudizialità si profilano limitatamente alle ipotesi espresse nel
primo e nel terzo comma dell'art. 75 c.p.p. La sospensione necessaria
deve essere quindi disposta quando sia già avvenuta la costituzione di
parte civile nel processo penale, ovvero se la parte danneggiata
attende di promuovere l'azione in sede civile dopo la pronuncia della
sentenza penale di primo grado non passata in giudicato. Nel caso in
cui, invece, l'azione civile venga esercitata in maniera autonoma ai
sensi dell'art 75 II co. c.p.p., non si profila una vera e propria
pregiudizialità, in quanto il giudizio civile è influenzabile da quello
penale unicamente ai sensi dell'art. 651 c.p.p.
Se, pertanto, la sospensione
necessaria del processo civile occupa oramai una posizione residuale
nel rinnovato sistema, è pur vero che, secondo un orientamento
giurisprudenziale e dottrinario, sussisterebbe comunque la possibilità
per il giudice di applicare l'istituto della sospensione "facoltativa"
del giudizio. E’ stato sottolineato che, non solo il giudizio civile
può pur sempre essere influenzato da quello penale ai sensi dell'art.
651 c.p.p in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna, ma anche
che alcune fattispecie concrete possono presentare caratteristiche tali
da rendere opportuna una sospensione del giudizio. Nonostante le
modifiche apportate al processo penale e a quello civile, sono immutate
le ragioni di fondo che legittimano e giustificano la sospensione del
processo, proprio per evitare quella contraddittorietà di giudicati che
vanno a minare l'essenza stessa della Giustizia; ragioni di fondo che
d'altronde sono richiamate dall'art. 211 delle norme di attuazione e di
coordinamento del vigente codice di procedura penale, ispirato alla
finalità di prevenire contraddittorietà di giudicati. Numerose sentenze
della Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 4 aprile 1997, n. 2905;
Cass. Civ. sez. Unite, 19.02.97; Cass. Civ. 18.01.85 n. 129; Cass. Civ.
06.02.82 n. 707) hanno quindi sottolineato, da una parte che la
sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. e' necessaria solo
quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o
amministrativa pendente davanti allo stesso o ad altro giudice sia
imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando per il suo
carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente
logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa
pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di
giudicato; dall'altra che, al di fuori di questi presupposti, la
sospensione cessa di essere necessaria e, quindi obbligatoria, ma il
disporla o meno rientra pur sempre nel potere discrezionale del giudice
di merito, potere insindacabile in sede di legittimità.
Dopo alcune oscillazioni, va però
sottolineato che la più recente giurisprudenza di legittimità ha
affermato che non vi è alcuno spazio per una sospensione «facoltativa»
o «discrezionale» del processo, dovendosi escludere che il processo
civile possa essere sospeso dal giudice al di fuori dei casi tassativi
di sospensione legale. L'inammissibilità di una sospensione ope
iudicis, fondata sulla discrezionalità del giudice di merito, comporta
che è sempre impugnabile, ai sensi dell'articolo 42 del Cpc, ogni
sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il
ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un
caso di sospensione ex lege, non essendo ipotizzabile un tertium genus
di sospensione oltre agli istituti della sospensione necessaria e di
quella su istanza di parte (in tal senso, Cassazione, Sezioni Unite,
ordinanza 1 ottobre 2003 n. 14670; Cassazione, ordinanza 25 luglio 2003
n. 11567; Cassazione, ordinanza 24 novembre 2006 n. 24946).
Con l’ordinanza del 28 gennaio
2005, n. 1813 la Suprema Corte ha così riassunto i termini della
problematica: a) la sospensione c. d. facoltativa o
discrezionale, non prevista dal codice di rito, ma ammessa dalla
giurisprudenza (e da parte della dottrina) trovava il suo presupposto
nella generale non autonoma impugnabilità, evidenziata anche dal
provvedimento impugnato, delle ordinanze di sospensione, perciò incluse
nel generale potare discrezionale del giudice di merito; b) la
revisione degli artt. 295 e 42 c.p.c. ha mutato la disciplina della
materia: che oggi muove dal presupposto che la sospensione si risolve
in un diniego sia pure temporaneo di giustizia, perciò applicabile nei
soli casi ed alle condizioni previsti dalla legge (art. 295 e 337
c.p.c., 75, 3° comma c.p.p.); di talché l'adozione di detto
provvedimento al di fuori di queste ipotesi è impugnabile con il
ricorso per regolamento di competenza, significativamente introdotto
dal nuovo testo dell'art. 42 contro i soli provvedimenti che dichiarano
la sospensione ai sensi dell'art. 295 e non anche di quelli che la
negano; c) la nuova disciplina è, d'altra parte, ispirata all'abbandono
dell'istituto della sospensione obbligatoria a favore di quello
dell'autonomia di ciascun processo (perfino in relazione al nesso di
pregiudizialità penale) e della piena cognizione da parte di ogni
giudice delle questioni giuridiche di fatto rilevanti per la propria
decisione; ed il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo è
sottolineato anche dalla Corte Costituzionale, per cui detto istituto
ormai si pone in contrasto sia con il canone della durata ragionevole
del processo che la legge deve assicurare nel quadro del giusto
processo ai sensi dell'art. 111 Costit., come modificato dalla legge
costituzionale 3 del 2001, sia con l'analogo principio enunciato
dall'art. 6 della Convenzione CEDU, da cui è derivata la recente L. 89
del 2001 in tema di durata irragionevole del processo; d) una volta
esclusa la possibilità di sospensione facoltativa ope iudicis del
giudizio, ne deriva come logico corollario la impugnabilità ai sensi
del ricordato art. 42 di ogni provvedimento di sospensione del
processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere
accolto ogniqualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione
ex lege.
Con ordinanza del 16 dicembre 2009
n. 26433, la Suprema Corte ha ribadito questo orientamento,
sottolineando che nel quadro della disciplina di cui all'art 42 cod.
proc. civ. - come novellato dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353 - non
vi e' piu' spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facolta' di
sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi
tassativi di sospensione legale: “ ove ammessa, infatti, una tale
facolta' - oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del
fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato articolo 42 c.p.c.
- si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di
eguaglianza (articolo 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (articolo
24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge
deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo
articolo 111 Cost.. Dalla esclusione della configurabilita' di una
sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio, deriva
sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilita', ai sensi
dell'articolo 42 cod. proc. civ., di ogni sospensione del processo,
quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto
ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex
lege.”
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