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Forti della nostra
pluriennale esperienza maturata nell'infortunistica stradale,
pubblichiamo a vantaggio dei navigatori internet una serie di
domande/risposte che più frequentemente ci vengono poste in questo
campo. Ricordiamo che per consulenze vere e proprie e/o per ogni
ulteriore approfondimento potete contattarci riempiendo l'apposito form
"consulenze", ovvero tramite posta elettronica all'indirizzo
info@studiogrisafi.com .
1. Qual è
il primo passo da compiere per ottenere il risarcimento dei danni
subiti in un sinistro stradale?
2.
Quali danni sono
astrattamente risarcibili a seguito di un sinistro stradale?
3.
E' possibile ottenere un
anticipo sul risarcimento definitivo del danno da parte della compagnia
assicurativa?
4.
Si può conseguire prima
la liquidazione del danno all'autovettura e successivamente quella
relativa alle lesioni fisiche?
5.
E' possibile far
riparare il veicolo danneggiato prima di aver conseguito il
risarcimento dalla compagnia assicurativa o addirittura prima che il
perito di questa l'abbia visionato?
6. E' necessario far riparare il veicolo
danneggiato una volta ottenuto il risarcimento dall'assicurazione?
7.
L'assicurazione
comprende nel risarcimento anche l'IVA versata per le riparazioni del
veicolo danneggiato?
8.
Il risarcimento del
danno deve essere pari al costo delle riparazioni necessarie per
riparare il veicolo danneggiato anche quando supera il suo valore
commerciale (cd. riparazioni antieconomiche)?
9.
Il risarcimento del
danno comprende il deprezzamento commerciale della vettura incidentata?
10.
E' risarcibile il
mancato uso dell'autovettura durante la sosta forzata per la sua
riparazione?
11.
Cosa si intende per
danno "biologico"?
12.
Quali sono le
conseguenze nel caso in cui il danneggiato abbia subito lesioni fisiche
tali da doversi operare?
13.
E' risarcibile il
mancato guadagno dipeso dalle lesioni subite nel sinistro?
14.
In cosa consiste il
concorso di colpa o di responsabilità e quali sono le loro conseguenze?
15.
Perché alle volte è
necessario esercitare un'azione giudiziaria per ottenere il
risarcimento?
16.
Perché bisogna
attendere 60 giorni prima di poter ricorrere al Giudice?
17.
Qual è la presumibile
durata di un processo per ottenere il risarcimento dei danni?
18.
A chi ci si deve
rivolgere nel caso in cui il veicolo danneggiante sia straniero?
19.
Che cos'è una
"transazione"?
20.
Nel caso in cui il
soggetto danneggiato è minore d'età, questi può agire in giudizio per
ottenere il risarcimento?
21
Cos'è e come funziona
il "Fondo per le vittime della strada"?
22
Dopo quanto tempo il
diritto al risarcimento cade in prescrizione?
Qual è il primo
passo da compiere per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un
sinistro stradale?
Il nuovo Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 209/05) ha comportato
notevoli (e per certi versi contestate) novita' in materia di
risarcimento del danno da sinistri stradali introducendo, tra l'altro,
il cosiddetto "risarcimento diretto". Con tale procedura, il
danneggiato non deve piu' rivolgere la domanda di risarcimento alla
Compagnia assicuratrice del danneggiante, ma a quella che ha stipulato
il contratto relativo al veicolo coinvolto nel sinistro. Il cosidetto
risarcimento diretto, pero', non trova sempre applicazione: la
procedura e' applicabile ai soli sinistri avvenuti a) nel territorio
della Repubblica; b) tra due veicoli a motore identificati e assicurati
per la rca; c) dai quali siano derivati danni al veicolo o lesioni di
lieve entita' ai loro conducenti (danno biologico fino al 9 per cento),
senza il coinvolgimento di altri veicoli. Quando il sinistro non
rientra nell'ambito di applicazione del cosiddetto risarcimento
diretto, quindi, la procedura da seguire è quella tradizionale: bisogna
presentare la richiesta di risarcimento alla Compagnia assicuratrice
del danneggiante. Senza con cio' voler essere esaustivi in proposito
(la tematica meriterebbe un ben maggiore approfondimento), ricorderemo
che il primo passo per ottenere il risarcimento dei danni da sinistro
stradale è quello di inviare il più celermente possibile la richiesta
con raccomandata con ricevuta di ritorno alla compagnia assicurativa,
indicando il luogo, data e modalità del sinistro, generalità delle
parti e numero di targa dei veicoli coinvolti, indicazione
dell'Autorita' intervenuta, nonché i giorni e la località in cui il
mezzo danneggiato è a disposizione del perito della compagnia per
l'accertamento del danno. Alla raccomandata, se presente, va allegato
il modulo blu che, firmato da entrambi i conducenti, diviene modulo di
constatazione amichevole dell'incidente. Ulteriori indicazioni sono
necessarie in caso di lesioni (ad es. eta' del danneggiato, entita'
delle lesioni, reddito, attestazione medica, etc.).
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alle domande
2. Quali danni
sono astrattamente risarcibili a seguito di un sinistro stradale?
I danni che trovano ristoro nel nostro sistema
giuridico-giurisprudenziale conseguenti a un sinistro stradale sono
essenzialmente di due tipologie: il danno "patrimoniale" ed il danno
"non patrimoniale". Il danno patrimoniale può consistere in una perdita
del proprio patrimonio (ad es. il danno al veicolo, agli indumenti, le
spese mediche etc. ), o in un mancato guadagno (ad es. i giorni di
malattia in cui non si è potuto lavorare); il danno non patrimoniale
essenzialmente puo' consistere nel danno biologico, cioe' nella lesione
del diritto alla salute di cui ogni soggetto è titolare e nel danno
"morale" cioe' nel dolore fisico o psichico transeunte derivante dal
fatto illecito. In casi particolari si parla inoltre di "danno
esistenziale" o di "danno non patrimoniale ulteriore", ma la
giurisprudenza in proposito non si è ancora consolidata (v. le cd.
sentenze "gemelle" della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
novembre 2008).
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alle domande
3. E'
possibile ottenere un anticipo sul risarcimento definitivo del danno da
parte della compagnia assicurativa?
Nella fase stragiudiziale, cioè quella che precede l'instaurarsi di un
procedimento giudiziario dinanzi ad un Giudice, ciò avviene di rado
soprattutto per danni a sole cose. Una volta instaurato il giudizio,
invece, la legge prevede, nel caso sussistano determinate condizioni,
che venga imposto all'assicurazione di versare al danneggiato una somma
a titolo di provvisionale.
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alle domande
4. Si può
conseguire prima la liquidazione del danno all'autovettura e
successivamente quella relativa alle lesioni fisiche?
Non ci sono preclusioni giuridiche al riguardo. La attuale normativa
prevede che la compagnia assicurativa, in caso di danni a sole cose, è
tenuta a comunicare entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta
risarcitoria la somma offerta per il risarcimento (30 giorni in caso di
constatazione amichevole del sinistro sottoscritta dai conducenti),
oppure i motivi per cui non ritiene di fare l'offerta. In caso di
lesioni personali, tale comunicazione deve essere formulata entro 90
giorni
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alle domande
5. E'
possibile far riparare il veicolo danneggiato prima di aver conseguito
il risarcimento dalla compagnia assicurativa o addirittura prima che il
perito di questa l'abbia visionato?
Sì. La legge prevede che il mezzo danneggiato deve rimanere a
disposizione del perito dell'assicurazione per almeno 8 giorni
lavorativi, non festivi e successivi alla ricezione della raccomandata.
E' comunque opportuno scattare al veicolo alcune fotografie da
conservare e poi esibire al perito successivamente incaricato
dall'assicurazione insieme ai documenti del veicolo.
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alle domande
6. E'
necessario far riparare il veicolo danneggiato una volta ottenuto il
risarcimento dall'assicurazione?
La legge n. 273 del 12.12.2003 sanciva l'obbligo per il danneggiato che
ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti al veicolo di trasmettere
all'assicuratore la fattura relativa alle riparazioni entro 3 mesi dal
risarcimento. Ove il danneggiato non vi avesse ottemperato,
l'assicuratore aveva diritto a chiedere in restituzione la somma
corrisposta. Attualmente tale norma non piu' in vigore.
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alle domande
7. L'assicurazione
comprende nel risarcimento anche l'IVA versata per le riparazioni del
veicolo danneggiato?
Se il veicolo è intestato ad una persona fisica per uso personale, il
risarcimento comprende anche l'IVA.. Se invece il veicolo è intestato
ad una ditta o società per uso professionale, ciò non avviene dal
momento che l'IVA può venir "scaricata" successivamente.
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alle domande
8. Il
risarcimento del danno deve essere pari al costo delle riparazioni
necessarie per riparare il veicolo danneggiato anche quando supera il
suo valore commerciale (cd. riparazioni antieconomiche)?
Pur essendoci alcune sentenze della Corte di Cassazione in senso
contrario, solitamente, in caso di riparazioni antieconomiche di un
veicolo danneggiato, la liquidazione del risarcimento va effettuata
tenendo conto del valore di mercato della vettura, aumentato delle
spese di demolizione del relitto e di immatricolazione di una vettura
nuova, detratto il valore presumibile del relitto medesimo.
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alle domande
9. Il
risarcimento del danno comprende il deprezzamento commerciale della
vettura incidentata?
Il veicolo coinvolto in un incidente di una certa gravità, anche se
riparato a regola d'arte, non è commercialmente equiparabile ad un
veicolo mai incidentato. Secondo la Cassazione addirittura ci sarebbe
una presunzione di deprezzamento, salva la prova contraria. In ogni
caso, nella valutazione di tale danno rivestono importanza il valore
antesinistro dell'auto, la sua vetustà, la natura e l'entità delle
riparazioni effettuate.
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alle domande
10. E'
risarcibile il mancato uso dell'autovettura durante la sosta forzata
per la sua riparazione?
Sì, è il cd. danno da fermo tecnico ed è solitamente risarcito
conteggiando i giorni lavorativi occorsi per rimettere in buono stato
il veicolo. Può comprendere in alcuni casi anche le spese per il
noleggio di una vettura sostitutiva.
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alle domande
11. Cosa
si intende per danno "biologico"?
Il danno biologico, o danno alla salute, è la lesione dell'integrità
psichica-fisica di un soggetto (il danneggiato) a seguito di un
sinistro e si caratterizza per dover essere valutato prescindendo da
ogni riferimento al reddito percepito dal danneggiato. E' un danno
sempre presente ogni qualvolta si verifichi una menomazione
all'integrità psico-fisica del soggetto, non necessita quindi di
ulteriori prove. Quando, oltre al danno biologico, si verifichino danni
di natura patrimoniale, questi vanno risarciti a parte, oltre al danno
morale. Il danno biologico viene liquidato sulla base della invalidità
"temporanea" del danneggiato e di quella "permanente". L'invalidità
temporanea è l'impossibilità di usare appieno una propria funzione
fisica o psicologica per un tempo determinato. L'invalidità permanente
è la diminuzione cronica, insanabile, di una propria funzione
psico-fisica e viene quantificata in percentuale. Per quanto riguarda
la prova, l'invalidità temporanea può essere provata con i certificati
del medico curante attestanti il periodo di malattia. Quella permanente
richiede, invece, una apposita perizia o consulenza medico- legale.
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alle domande
12. Quali
sono le conseguenze nel caso in cui il danneggiato abbia subito lesioni
fisiche tali da doversi operare?
Il danneggiato che si sottoponga ad intervento medico-chirurgico ha
diritto al rimborso del costo dell'operazione, sia nel caso questa
abbia luogo presso il sistema sanitario nazionale sia presso strutture
private (entro certi limiti). Inoltre ha diritto al risarcimento del
danno biologico per invalidità permanente che eventualmente residui a
seguito dell'operazione.
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alle domande
13. E'
risarcibile il mancato guadagno dipeso dalle lesioni subite nel
sinistro?
Nel caso del lavoratore dipendente, solitamente non esiste mancato
guadagno, in quanto il danno cd. patrimoniale viene indennizzato dagli
enti previdenziali (INPS e INAIL) che corrispondono, per un certo
periodo, la retribuzione al lavoratore anche quando questi è assente
dal lavoro. Possono fare eccezione gli straordinari svolti dal
lavoratore, i compensi per trasferte, buoni pasto non goduti etc. che
devono essere conteggiati quale danno patrimoniale. Nel caso del
lavoratore autonomo, invece, il danno patrimoniale viene risarcito se
rigorosamente provato. Il risarcimento viene di solito calcolato sulla
base della dichiarazione dei redditi più alta degli ultimi 3 anni; il
reddito totale viene diviso per i 365 giorni dell'anno, quindi il
risultato viene moltiplicato per i giorni lavorativi persi a causa
delle lesioni riportate nel sinistro.
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alle domande
14. In cosa
consiste il concorso di colpa o di responsabilità e quali sono le loro
conseguenze?
Il concorso di colpa, o di responsabilità, si ha quando il sinistro è
stato causato dalla condotta di guida colposa di una pluralità di
soggetti che hanno quindi contribuito, anche in misura diversa, al suo
verificarsi. Il concorso di colpa viene solitamente valutato in
percentuale (ad esempio, il veicolo A ha un concorso del 10%, il
veicolo B del 90%). In caso di concorso di colpa o di responsabilità,
la liquidazione dei danni subiti da un soggetto viene decurtata nella
misura della percentuale di colpa a lui imputabile. Ad esempio, se il
conducente del veicolo A ha riportato danni per 1.000 Euro, ma ha un
concorso di colpa nella causazione del sinistro nella misura del 10%,
la liquidazione dei suoi danni ammonterà a 900 Euro.
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alle domande
15. Perché
alle volte è necessario esercitare un'azione giudiziaria per ottenere
il risarcimento?
L'azione giudiziaria, esercitabile quando sono trascorsi almeno 60
giorni dalla richiesta risarcitoria (90 giorni in caso di danno alla
persona), si rende necessaria allorquando non si riesce ad ottenere in
tutto, o in parte, il risarcimento del danno ritenuto congruo. Ciò può
essere la conseguenza di una diversa valutazione della compagnia
assicurativa in ordine alle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
sinistro e/o una differente valutazione dell'entità dei danni. In
qualche caso l'azione giudiziaria si rende necessaria per
l'atteggiamento non collaborativo della compagnia assicurativa.
L'azione giudiziaria va proposta con citazione davanti al Giudice di
Pace quando il valore del risarcimento non superi 15.493,70 euro. Oltre
questo importo, l'azione va proposta in Tribunale. Per quanto concerne
le spese legali, il danneggiato, in caso di vittoria finale, riceverà
un risarcimento comprensivo di quanto dovuto al proprio avvocato, salvo
compensazione totale o parziale delle stesse decisa dal Giudice ai
sensi dell'art. 92 c.p.c..
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alle domande
16. Perché
bisogna attendere prima di poter ricorrere al Giudice?
La legge concede un periodo di tempo alle compagnie di assicurazione
perché possano istruire le pratiche di risarcimento dei danni subiti
dalla vittima del sinistro. La compagnia di assicurazione deve valutare
il sinistro nel suo complesso, verificare la responsabilità del proprio
assicurato, incaricare dei periti, controllare la congruità delle somme
richieste e infine dar eventualmente corso alla liquidazione e
pagamento del danno. Pertanto, prima del decorso del termine di 60-90
giorni non è concesso proporre la domanda di risarcimento in giudizio
nei confronti della compagnia di assicurazione. Il termine decorre dal
giorno del ricevimento da parte della compagnia della lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno in cui si formalizza la prima
richiesta di risarcimento.
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alle domande
17. Qual è la
presumibile durata di un processo per ottenere il risarcimento dei
danni?
La durata di un procedimento giudiziario dipende essenzialmente dal
tipo di Giudice dinanzi al quale la causa è stata incardinata, nonché
dalle difficoltà intrinseche della questione che può richiedere una
lunga fase istruttoria per la raccolta delle prove. In genere,
comunque, si può affermare che un giudizio di fronte ad un Giudice di
Pace (competente per le cause di valore fino ai 15.493,71 euro) può
durare da un minimo di 3-4 mesi ad un massimo di 15-20 mesi. Ben più
lunghi i tempi delle cause di fronte ai Tribunali.
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alle domande
18. A chi ci
si deve rivolgere nel caso in cui il veicolo danneggiante sia straniero?
Quando un incidente in Italia è stato causato da un veicolo straniero,
il danneggiato si deve rivolgere all'U.C.I., cioè l'Ufficio Centrale
Italiano, che è competente per la gestione dei sinistri causati da
veicoli immatricolati o registrati all'estero. In caso di incidente,
dunque, bisogna farsi consegnare dalla controparte il duplicato della
"carta verde" in cui sono riportati i dati dell'auto e
dell'assicurazione straniera. E' poi sempre utile compilare il modello
blu di constatazione amichevole dell'incidente per facilitare il
risarcimento. Se il responsabile del sinistro è l'italiano, questi deve
informare la propria assicurazione mediante una denuncia cautelativa,
ed è a quest'ultima cui lo straniero potrà rivolgersi per chiedere il
suo risarcimento dei danni. Nel caso di sinistro verificatosi
all'estero, il cittadino italiano deve inviare la richiesta di
risarcimento alla compagnia assicurativa dello straniero correlata dal
modello blu di constatazione amichevole dell'incidente ed informare la
propria compagnia assicurativa.
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alle domande
19. Che
cos'è una "transazione"?
La transazione è un contratto attraverso il quale le parti si accordano
per prevenire il sorgere di una lite giudiziaria, ovvero per porre fine
ad una lite già iniziata, facendosi reciproche concessioni. In parole
povere, in infortunistica stradale è generalmente un accordo tra
assicuratore e danneggiato relativo alla somma dovuta a titolo di
risarcimento danni e ciò per evitare l'inizio, o il prosieguo, di una
controversia giudiziaria.
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alle domande
20. Nel caso
in cui il soggetto danneggiato è minore d'età, questi può agire in
giudizio per ottenere il risarcimento?
L'azione giudiziaria non è proponibile dal minore ma dai suoi genitori,
senza necessità di autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso in cui
i genitori siano separati, la rappresentanza legale -e quindi il potere
di agire in giudizio- spetta al genitore affidatario del figlio. Se
l'affidamento e' condiviso la rappresentanza legale spetta ad entrambi
i genitori.
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alle domande
21. Cos'è e
come funziona il "Fondo per le vittime della strada"?
Il Fondo per le vittime della strada è stato istituito con legge per
provvedere al risarcimento dei danni provocati da veicoli o natanti non
identificati, non assicurati o assicurati presso imprese di
assicurazione in dissesto finanziario. Nell'ipotesi di sinistro
stradale con un veicolo rimasto sconosciuto, il danneggiato può
ottenere dal Fondo, o meglio da una società assicurativa designata, il
risarcimento dei soli danni alla persona. In caso di sinistro con
veicolo non assicurato, il risarcimento dovuto per i danni alla
persona, nonché per i danni a cose il cui ammontare superi 500 Euro
circa e per la parte eccedente tale ammontare. Infine nell'ipotesi di
sinistro causato da veicolo assicurato con impresa d'assicurazioni in
dissesto finanziario il risarcimento comprende tutti i danni sia alla
persona che a cose.
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alle domande
22. Dopo
quanto tempo il diritto al risarcimento cade in prescrizione?
Il diritto al risarcimento che tragga origine da un sinistro connesso
alla circolazione stradale e che abbia determinato soltanto danni a
cose si prescrive (cioè si estingue per l'inerzia del danneggiato) in
due anni dal giorno del sinistro.
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