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| LA RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE DI BENI
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a cura dell'avv. Michele Grisafi (aggiornamento alla nuova normativa a cura del dott. Massimiliano Ciuffreda) LA FASE PRECEDENTE IL D.P.R. 24/05/88 N. 224 (a cura dell'avv. Michele Grisafi) In
assenza di norme specifiche di disciplina del fenomeno, introdotte nel
nostro ordinamento appena nel 1988 con il d.p.r. 24-05.88 n. 224, la
dottrina e la giurisprudenza negli anni hanno sviluppato orientamenti
tali da rendere comunque effettiva la tutela del consumatore in ordine
al risarcimento dei danni derivatigli dal prodotto.
Inizialmente la giurisprudenza italiana era orientata nel senso di risolvere il problema sul piano della responsabilità contrattuale,
attraverso l’uso da parte dell’acquirente danneggiato dell’azione per
vizi della cosa venduta nei confronti del venditore del bene
danneggiante. In un secondo momento, la dottrina si è resa sostenitrice
di un indirizzo innovativo, inquadrando la problematica nell’ambito extracontrattuale e superando poi il criterio soggettivo
di imputazione dell’illecito in favore di un sistema di responsabilità
oggettiva, attraverso un procedimento logico presuntivo cui doveva
ricorrere il giudice di merito. La giurisprudenza, pur con inevitabili
oscillazioni dovute alla peculiarità della problematica e con diverse
impostazioni giuridiche, ha seguito tale orientamento dottrinario e si
sono susseguite varie pronunce che hanno ammesso la responsabilità del
produttore.
Con sentenza n. 1270 dd 25.05.64 (in Foro It., 1965, I, 2098) la
Suprema Corte ha così affermato la responsabilità extracontrattuale ex
art.2043 del produttore, scagionando il rivenditore dettagliante, con
riferimento alla particolare natura del prodotto costituito da un
pacchetto di biscotti sigillati ed in ottimo stato di conservazione che
avevano procurato al consumatore malessere e vari disturbi. Con
sentenza n. 577 dd 2.03.73 (in Giur. It. 1975, I, 1, 750) la S.C. ha
ritenuto la responsabilità extracontrattuale del costruttore per la
difettosa lav orazio ne del gancio di rimorchio di un autotreno dalla
quale è derivata la rottura dell’accessorio, con conseguente collisione
dell’automezzo con altro veicolo. In altri casi, è stata ribadita la
responsabilità del produttore mediante il richiamo ai criteri di cui all’art. 2049 c.c.,
e si è ricondotto il difetto di fabbricazione di un autoveicolo al
fatto colposo dei dipendenti, e tramite questi, alla società
produttrice (App. Roma 24.2.76, GI, 1978, I, 2, 430); talvolta, invece,
è stato richiamato l'art.2050 c.c.
in riferimento alla pericolosità dell'attività svolta (Cass. 15.07.87
n. 6241; Trib.Milano 19.11.87, in Foro It., 1988, I, 144); altre volte,
in ipotesi di danno verificatosi presso il rivenditore, si è applicato l'art.2051 c.c. e il cliente danneggiato è stato
risarcito da parte di chi risultava essere il custode del bene
danneggiante (App. Roma 8.10.86, in Foro it., 1987, 1569; Trib. Monza,
10.11.82, in Resp.civ.prev., 1983, 789).
-IL D.P.R. 24.05.88 N. 224
Gli sforzi giurisprudenziali sopra menzionati, frutto il più delle
volte di forzature tese a tutelare il consumatore, si superarono grazie
all’introduzione nel nostro ordinamento di una normativa specifica di
attuazione della Direttiva CEE n.374/85.
Il testo legislativo riconosceva responsabile per illecito extracontrattuale il produttore di un bene difettoso; per la qualificazione di detta responsabilità, se oggettiva
o comunque fondata sulla colpa, c'erano divergenze dottrinarie,
evidenziate dalla stessa Commissione di studio elaboratrice dello
schema di legge che si era così testualmente espressa: L’attuazione
della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 25.7.85 in
materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, porta
l’introduzione e l’analitica disciplina di una responsabilità del
produttore che è indipendente dalla colpa, salve le valutazioni di
ragionevolezza sovente implicite nel giudizio sulla difettosità del
prodotto, intesa come inidoneità ad offrire la sicurezza che ci si può
legittimamente attendere.
Quale che sia la qualificazione della responsabilità più meritevole,
qualificazione comunque variabile in relazione alle singole situazioni
e alle particolari modalità con cui il danno era inferto, la norma basilare (art. 1)
del d.p.r. del 1988 dichiarava il produttore responsabile del danno
cagionato da difetti del suo prodotto: come tale si intendeva ogni bene
mobile, anche se incorporato in altro bene mobile od immobile, esclusi
i prodotti agricoli e di allevamento che non abbiano subito
trasformazioni (art. 2).
In punto va specificato che sulla scorta della Direttiva comunitaria
92/59/CEE il D.L. 17 marzo 1995 n. 115 che disciplinava la sicurezza
generale del prodotto, era considerato sicuro il prodotto che in
condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la
durata, non presentava alcun rischio, oppure presentava unicamente
rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto.
Il d.p.r. n. 224/88 considerava produttore anche chi si presentava come
tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul
prodotto o sulla confezione (art. 3).
Anche il fornitore poteva essere ritenuto soggetto responsabile, quando
il produttore non fosse stato individuato, a meno che il fornitore non
comunicasse al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla
richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che
gli aveva fornito il prodotto (art. 4).
Un prodotto era difettoso quando "non offre la sicurezza che ci si può
legittimamente attendere in relazione al modo ed al tempo incui esso è stato posto in circolazione ed al suo ragionevole uso" ( art. 5).
Il produttore poteva andare esente da responsabilità in
alcuni casi determinati che facessero venir meno il nesso causale tra
la produzione e circolazione del bene e l'evento di danno: "a) se il
produttore non ha messo il prodotto in circolazione; b) se il difetto
che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il
prodotto in circolazione; c) se il produttore non ha fabbricato il
prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a
titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della
sua attività professionale; d) se il difetto è dovuto alla conformità
del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento
vincolante; e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al
momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non
permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; f) nel
caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una
materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del
prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla
conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha
utilizzata" (art. 6).
Per quanto concerne l'onere della prova, esso veniva posto a carico del
danneggiato limitatamente alla dimostrazione del difetto, del danno e
la connessione causale tra l'uno e l'altro, mentre ricadeva sul
produttore, per sollevarsi dalla responsabilità, l'onere di provare i
fatti specificamente indicati dalla legge (art. 8).
La normativa, dopo aver richiamato il principio della responsabilità solidale (art. 9), considerava il comportamento del danneggiato in applicazione dell'art.1227 c.c., specificando che "non avrà diritto al risarcimento colui che, consapevole dell'esistenza del difetto, si sia volontariamente esposto al pericolo" (art.10).
Per conseguenze dannose risarcibili si intendevano la morte e le
lesioni personali subite dal consumatore, nonché la distruzione od il
danneggiamento di altri beni destinati all'uso privato del medesimo,
diversi dal prodotto difettoso (art. 11).
Era prevista, poi, allo scopo di limitare la conflittualità per importi
bagatellari, una franchigia di L.750.000, somma al di sotto della quale
il danneggiato poteva comunque agire ex art.2043 c.c. (art.15). Veniva
esclusa quindi l'efficacia di qualsiasi esonero o limitazione
preventivi della responsabilità (art. 12), la prescrizione del diritto al risarcimento veniva stabilita in tre anni (art. 13), mentre si verificava la decadenza del diritto dieci anni dopo la messa in circolazione del prodotto (art. 14).
In
via generale, la tutela accordata dalla normativa non limitava
l'esercizio delle azioni attribuite al danneggiato dalle norme
previgenti (art.15).
D. LGS. 6.9.2005 N. 206 -CODICE DEL CONSUMO- (a cura del dott. Massimiliano Ciuffreda)
Il d. lgs. 6 settembre 2005, n.
206 ha introdotto il Codice del
consumo, testo normativo di riferimento in materia di tutela dei diritti dei
consumatori e degli utenti e che comprende la maggior parte delle disposizioni, emanate
dall'Unione Europea nel corso degli ultimi venticinque anni, aventi ad oggetto
la protezione del Consumatore.
In particolare, l'art. 146 ha
abrogato il D.P.R. 224/1988 (Responsabilita' del produttore) e le relative norme
sono state trasfuse, con alcune modifiche, nel citato codice del consumo,
negli artt. da 114 a 127, e nell'art. 3, lett. d), ove e' enucleata la nuova
definizione di produttore.
L'art. 146 cod. cons. ha altresi' abrogato
la Direttiva comunitaria 92/59/CEE - D.L. 17 marzo 1995 n. 115 - che
disciplinava la sicurezza generale dei prodotti. Anche in tal caso la
previgente normativa e' stata trasfusa negli artt. da 102 a 113 cod. cons. Non
si tratterebbe dunque di una vera e propria abrogatio legis della previgente
normativa.
Il Codice del consumo delimita la
responsabilita' del produttore sia dal punto di vista soggettivo (delineando il
concetto di soggetto danneggiato ex art. 3, 1 co. lett. a), e quello di
produttore, lett. d), stesso articolo), sia dal punto di vista oggettivo
(delineando il concetto di prodotto ex art. 3, 1 co. lett. e), nonche' quello
di danno risarcibile, ex art. 123 del medesimo Codice).
Ben consci della vastita' delle
implicazioni giuridiche che il nuovo Codice del consumo comporta si affrontera',
in questa sede, seppur succintamente, solo l'aspetto forse piu' innovativo
rispetto al previgente D.P.R. 224/1988.
AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO - IL PRODUTTORE:
a) Il
produttore/fabbricante del bene:
L'unica novita' di rilievo, forse, introdotta
dal d.lgs 206/2005 concerne la figura del responsabile per danno da prodotto
difettoso, ovvero, la nuova identificazione di produttore che, ex art. 3 lett.
d), qualificato come il fabbricante
del bene o fornitore del servizio o un suo intermediario, contrariamente
alla identificazione operata dall'abrogato art. 3 del DPR 224/1988, che si
riferiva al fabbricante del prodotto
finito o di una sua componente ed al produttore della materia prima.
Il fabbricante
del bene e' colui che
produce il bene ponendolo in commercio. Detta figura, ovvero, quella
del fornitore del servizio assume particolare rilevanza ed importanza,
soprattutto in un epoca in cui i beni ed i servizi sono il risultato di
una
attivita'/opera integrata di due o piu' realta' imprenditoriali. In
tali casi, la
figura del produttore finale del bene si integra anche sotto il
profilo
della responsabilita' per il prodotto/servizio difettoso
commercializzato con
altre figure che hanno, in diversa misura, contribuito alla produzione
e/o
commercializzazione del bene medesimo.
In particolare, appare rilevante
prendere in considerazione la figura del subfornitore del produttore
/fabbricante, nonche' la figura del produttore della materia prima.
La figura del primo si presenta ogni
qual volta si e' di fronte ad un prodotto integrato o complesso, formato da piu'
componenti per le quali il fabbricante del prodotto finale ha delegato ad altre
aziende una fase di lavorazione del prodotto o la produzione di una sua parte
che andra' ad integrarsi col bene finale.
In
tali ipotesi, in presenza di un
prodotto difettoso, sussiste la responsabilita' solidale di tutti gli
operatori
della catena di produzione (artt. 3, 114 e 121 Codice cons.). Il
produttore finale del bene e' comunque sempre corresponsabile,
anche nel caso in cui il
difetto sia da imputare al componente realizzato dal subfornitore,
poiche' il
primo ha sempre l'obbligo di verificare l'assenza di vizi nelle
componenti
fornite dai terzi. (Leccese, Subfornitura, contratto di, cit., 248-249; Carsana, La
responsabilita' del Subfornitore nel sistema della garanzia, in Nuova giur. Civ.
comm. 2002, II, 740-741).
La figura del produttore della
materia prima, per contro non e' prevista nell'art. 3, lett. d) Codice del
consumo, contrariamente a quanto espressamente sanciva l'art. 3 co. 1 del
D.P.R. 224/1988. Pur tuttavia, l'art. 118, lett.
f) del Codice del consumo, nel prevedere una causa di esclusione della
responsabilita', richiama espressamente la detta figura.
Oltre al dato normativo, si evidenzia
che anche la dottrina maggioritaria ritiene, seguendo le linee direttrici
previgenti dell'art. 3 co. 1 del D.P.R. 224/1988, di dover parificare il
produttore della materia prima alla figura del fabbricante finale del bene. (Bellisario,
p. 76 ss., in Commento all'art.3, co. 1, lett. d) ed e) del Codice del consumo,
in Commentario a cura di Alpa-Rossi Carneo, Napoli, 2005).
La presenza di una molteplicita' di
figure nell'ambito della realizzazione del bene non pone, tuttavia, particolari
problematiche dal punto di vista della tutela del soggetto danneggiato. Questi
puo', infatti, avanzare richiesta risarcitoria nei confronti di uno qualunque
dei responsabili.
Il produttore della materia prima o
il subfornitore di una parte componente del bene puo', per contro, andare esente
da responsabilita' quando sussiste un vizio di progettazione del bene ed egli
sia stato del tutto estraneo a tale fase, oppure, quando il difetto sia dovuto
ad erronee istruzioni fornitegli dal produttore finale (art. 118 1 co. lett.
f).
E' fatta salva la possibilita',
comunque, per chi risarcisce il danno, di agire in rivalsa verso gli altri
operatori della catena di produzione.
b) Il fornitore del servizio:
Compare nel Codice del consumo la
figura del fornitore del servizio. Potrebbe pensarsi, in effetti, che il
legislatore abbia voluto prevedere una nuova figura, quella del servizio
difettoso che, sussisterebbe ogni qual volta il servizio si riveli insicuro,
provocando lesioni alla integrita' fisica - ma non solo - del consumatore (si
pensi ai clamorosi casi di sangue infetto trasfuso in soggetti sani, o ad una
malattia infettiva contratta all'interno dei locali ospedalieri con conseguente
responsabilita' del servizio sanitario). Tali casi, tra i piu' eclatanti agli
occhi del consumatore, non sono gli unici ad aver destato l'interesse del
legislatore, dal momento che innumerevoli sono le ipotesi di prestazione di
servizio. Si pensi, soprattutto, come negli ultimi anni si sia espanso il
fenomeno del credito al consumo; quindi, a tutte le ipotesi di servizio
bancario/finanziario difettoso che arreca un danno all'utente.
Non e' mancato chi ha evidenziato la
scarsa rilevanza di una tale previsione, dal punto di vista pratico, dal
momento che alla base della prestazione di un servizio vi e' un rapporto
contrattuale che, dunque, grazie alle norme sulla responsabilita' contrattuale
tutelerebbe la parte lesa. In tali casi, ci si puo' avvalere delle norme sulla
responsabilita' contrattuale provando sia il contratto che l'inadempimento del
medico e/o dell'Ente ospedaliero. (G. Stella, in Responsabilita' civile e
previdenza, n. 10/2006, p. 1597).
Si ritiene tuttavia, che non si debba
escludere a priori che il legislatore abbia voluto fornire una tutela
rafforzata o, semplicemente, aggiuntiva alla tutela gia' ampiamente fornita dal
Codice civile, proprio in considerazione del fatto che il previgente D.P.R.
224/1988 non prevedeva una specifica tutela per l'ipotesi del servizio
difettoso.
c) L'intermediario del fabbricante/fornitore:
Tale dovrebbe intendersi quel
soggetto che non svolge attivita' di produzione del bene o di sue componenti, ma
la cui attivita' nell'ambito della catena
di distribuzione puo' comunque influire sulle caratteristiche di sicurezza del
prodotto (potrebbe dunque equipararsi agli operatori professionali della
catena di commercializzazione cui si riferisce l'art. 103 lett d). (Bellisario,
in Codice del consumo cit., p. 749).
A mero titolo esemplificativo tale
potrebbe essere la figura del rivenditore professionale a cui il produttore
delega un controllo o la cd messa a punto, ovvero, coloro che eseguono i cd.
test di sicurezza o ancora gli incaricati del controllo qualita', i progettisti,
etc.
d) L'importatore del bene o servizio:
L'art. 3 Cod. cons. parifica a
produttore l'importatore del bene o del
servizio nel territorio dell'Unione europea. Detta norma assume
particolare importanza soprattutto nei casi di Societa' che importano prodotti
dai paesi asiatici. Questa, riprende quanto gia' statuiva l'art. 3, 4 co.
dell'abrogato D.P.R. 224/88.
In tali ipostesi, appunto, il puro e
semplice distributore o fornitore del bene che non sia fabbricante dello
stesso risponde come se fosse il produttore (per una conferma in tal senso,
vds. Cass. 18.4.2005, n. 12750). Coerentemente, tuttavia, al nuovo dettato ed
affinche' vi sia tale equiparazione di responsabilita' occorre che l'importatore
abbia potuto incidere, cosi' come il fabbricante del bene, sulle caratteristiche
di sicurezza del bene medesimo.
In tali casi, dunque, e solo in
questi, la responsabilita' dell'importatore si aggiunge a quella del produttore. Il consumatore parte
lesa potra' rivolgersi dunque, oltre al produttore del bene, anche al suo
importatore.
e) Persona fisica o giuridica che si presenta come produttore:
Conclude la lett. e) dell'art. 3 Cod.
cons. parificando al produttore qualsiasi
persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il
bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.
Anche in questo caso la norma riprende, per certi versi, quanto gia' disponeva
l'abrogato D.P.R. 224/88 al suo art. 3, 3co.
Trattasi di tutti quei casi in cui la
persona giuridica, pur non interagendo in alcun modo con la catena produttiva
del bene decide, per precise scelte di mercato, di presentarsi al pubblico come
produttore del bene medesimo, ivi apponendovi il proprio marchio ovvero il
segno distintivo della propria Societa'. Anche in tal caso, il legislatore ha
inteso garantire e tutelare il principio dell'affidamento del consumatore
indotto ad identificare il produttore di un determinato bene nel segno/marchio che lo contraddistingue.
Il Classico esempio di persona
giuridica ci sovviene ove si consideri la figura dell'imprenditore affiliato (franchisee) in caso di franchising industriale. (Galgano,
Diritto civile e commerciale, II, 2, p. 399).
IL CONSUMATORE:
Fra i soggetti che possono pretendere
il risarcimento dal produttore del bene difettoso, c'e' non solo il consumatore (danneggiato)
che ha direttamente acquistato il bene ma anche chi, non assumendo tale veste,
e' stato danneggiato dal bene difettoso in conseguenza del suo utilizzo da parte
dell'acquirente o di terze persone.
Appare rilevante, inoltre, stabilire
se la normativa sulla responsabilita' del produttore si applichi solo se il
soggetto ferito e' un consumatore/utente o anche un soggetto che ha utilizzato
il bene in qualita' di imprenditore o professionista ed in occasione di attivita'
lavorativa.
In tal senso, la dottrina ma anche la
giurisprudenza aveva inteso il previgente D.P.R. 224/1988 come rivolto alla tutela
dell'integrita' fisica non solo del consumatore, ma anche di chi usava il bene per la propria attivita' lavorativa
(cio', nonostante la direttiva n. 374/1985 si riferisse solo al consumatore
quale soggetto da proteggere nella sua integrita' fisica e nei suoi beni) (G. Stella,
cit., p. 1600).
Il Codice del consumo, parificando la
figura del consumatore a quella dell'utente escluderebbe espressamente
dall'ambito di applicazione della norma la figura dell'operatore professionale.
L'art. 3, lett. a) definisce i primi due, infatti, quali persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. D'altronde una
conferma in tal senso dovrebbe rinvenirsi gia' nella denominazione del Codice,
appunto, "del consumo".
Si e' asserito in particolare, che il
fulcro della definizione normativa ruota attorno allo scopo dell'attivita'
svolta dal soggetto destinatario di tutela, che deve essere connotato dalla non
professionalita', ovvero coincidere con il soddisfacimento di un bisogno della
sfera privata; non certo del professionista che, sebbene agendo al di fuori
della propria specifica attivita' professionale, si approvvigioni di beni o
servizi strumentali o comunque inerenti all'esercizio della professione (G.
Chino', in Codice del consumo, ed. Giuffre', 2006, p. 18).
La conseguenza di quanto detto e' che i beni di
consumo utilizzati nell'ambito della propria attivita' professionale o
imprenditoriale sono garantiti secondo la normale disciplina generale sulla
vendita, prevista dal codice civile.
Non manca orientamento dottrinale
tuttavia, che sostiene che la tutela prevista dal Codice del consumo debba
estendersi anche a coloro che utilizzano il bene (difettoso) in occasione della
propria professione o attivita' lavorativa, come in precedenza si e'
positivamente interpretato in tal senso il previgente D.P.R. 224/1988.
NOZIONE DI PRODOTTO DIFETTOSO:
Un breve esame merita anche il
contenuto normativo dell'art. 117 del cod. cons., rubricato Prodotto difettoso. Esso definisce
tale quel prodotto che ..non offre la
sicurezza che ci si puo' legittimamente attendere tenuto conto.. di una
serie di circostanze (peraltro non numerus
clausus).
Particolare importanza assume
la lett. b) del citato articolo che considera l'uso al quale il prodotto puo' essere ragionevolmente destinato e i
comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere.
Importanza dovuta al fatto che in relazione ai comportamenti
dell'utente/consumatore ragionevolmente prevedibili si fonda anche
l'impianto probatorio
della parte lesa che intenda instaurare un procedimento giudiziale per
l'accertamento del riconoscimento della difettosita' del prodotto
medesimo (rectius per l'accertamento della
responsabilita' del produttore).
In tal senso, l'accezione di difetto ex art 117 cod.cons. e' differente da quella di vizio considerata
dal codice civile e che consente l'esperimento della relativa azione di
garanzia ex art. 1490 ss. c.c. Si intende per difetto, ai sensi della prima,
non solo quello di fabbricazione in senso stretto ma anche l'insicurezza del prodotto.
Nell'accezione
di difetto ex
art 117 cod. cons. puo' rientrare appunto, quella insicurezza dovuta al
fatto
che il consumatore non ha potuto utilizzare il prodotto in condizioni
di
sicurezza. Le condizioni di utilizzo in sicurezza, a loro volta, devono
essere valutate in base a determinate circostanze. Tra queste, appunto,
le
istruzioni di utilizzo annesse al prodotto, ma anche l'uso a cui il
prodotto puo' essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che si
possono ragionevolmente prevedere. In relazione a tale ultima
circostanza
si era espressa anche la Cassazione gia' mezzo secolo fa (anche se in
applicazione del 2043 c.c.) dichiarando la responsabilita' del
produttore del
bene anche nel caso di utilizzo anomalo del prodotto posto che il
produttore
avrebbe dovuto adottare un accorgimento idoneo ad evitare tale
uso prevedibile anomalo (Cass. civ., 21.10.1957, n. 4004).
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