a cura dell'avv. Michele
Grisafi
Il generale ampliamento delle categorie dei danni
risarcibili e l’importante ruolo svolto dalla figura dell’avvocato
nella società moderna, hanno contribuito a sviluppare e ampliare con
contorni sempre più specifici le ipotesi di responsabilità
dell’avvocato.
Va preliminarmente specificato che il rapporto
giuridico instauratosi tra cliente ed avvocato in giurisprudenza viene
solitamente definito come contratto di clientela.
Tale contratto viene qualificato come un mandato professionale da
chiunque conferito (soggetto privato o pubblico) ad avvocati e
procuratori liberi professionisti e, quindi, non vincolati da rapporto
d’impiego ed iscritti nel normale albo professionale(Cass. Sez. Un.
14.02.63 n.326 in Foro Italiano, 1963, I, 500).
Il qualificare il contratto di clientela quale
una species del mandato, porta alla considerazione che il
difensore munito di procura ad litem sia soggetto a quelle
medesime obbligazioni che fanno carico a qualsiasi altro mandatario.
Fra dette obbligazioni sono da annoverarsi quelle imposte dagli artt.
1712 C.C. (comunicazione dell’eseguito mandato) e 1713 C.C. (obbligo di
rendiconto), ricordando, peraltro, che la responsabilità del
professionista deve essere valutata secondo il parametro della diligenza
fissato dall'art. 1176 II comma c.c. ed eventualmente alla luce
dell’art. 2236 C.C. quando trattasi di prestazione che implica la
soluzioni di problemi di speciale difficoltà (Cass. 02.08.73 n. 2230 in
Giustizia Civile, 1973, I, 1864).
Appurato, pertanto, che la responsabilità
dell’avvocato è allo stesso tempo responsabilità da esecuzione di
mandato e responsabilità professionale, va comunque specificato
che dottrina e giurisprudenza sono solite qualificare l’obbligazione
dell’avvocato, sia per la sua attività stragiudiziale che per quella
giudiziale, quale obbligazione di mezzi e non di
risultato. L’avvocato, quindi, non risponde se il suo cliente non
raggiunge il risultato sperato (Cass. 25.03.95 n. 3566, in Repertorio
Foro Italiano, 1995), e , comunque, ha diritto al compenso della causa
o dell’affare (Cass. 10.03.69 n.765, in Foro Italiano, 1969 I, 1110).
Rientra comunque nel dovere del professionista svolgere ogni attivita'
necessaria e utile alla fattispecie concreta. Per questa ragione, parte
della dottrina e della giurisprudenza supera la distinzione tra
obbligazioni di mezzi e di risultato sull'assunto che il risultato,
inteso come momento conclusivo della prestazione, e' dovuto in ogni
obbligazione e il suo raggiungimento e' subordinato alla
predisposizione di mezzi utili per conseguirlo. Il professionista,
quindi, sarebbe tenuto a raggiungere il fine ultimo voluto dal cliente
svolgendo una serie di prestazioni, comportamenti e atti conformi alle
regole dell'arte e alle norme di correttezza. Il risultato si
identificherebbe, in ultima analisi, non nell'integrale soddisfazione
del cliente, ma nell'attuazione di tutte quelle attivita', anche di
natura discrezionale, che si rendono necessarie e opportune affinche'
l'opera possa realizzarsi. Interessante, in proposito, questa massima
della Suprema Corte: "Di regola, le obbligazioni inerenti all'esercizio
di un'attivita' professionale costituiscono obbligazioni di mezzi e non
di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la
propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non per
conseguirlo. Tuttavia, avuto riguardo all'attivita' professionale
dell'avvocato, nel caso in cui questi accetti l'incarico di svolgere
un'attivita' stragiudiziale consistente nella formulazione di un parere
in ordine all'utile esperibilita' di un'azione giudiziale, la
prestazione oggetto del contratto non costituisce un'obbligazione di
mezzi, in quanto egli si obbliga ad offrire tutti gli elementi di
valutazione necessari ed i suggerimenti opportuni allo scopo di
permettere al cliente di adottare una consapevole decisione, a seguito
di un ponderato apprezzamento dei rischi e dei vantaggi insiti nella
proposizione dell'azione. Pertanto, in applicazione del parametro della
diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.), sussiste la
responsabilita' dell'avvocato che, nell'adempiere siffatta
obbligazione, abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni
di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione,
rinvenendo fondamento detta responsabilita' anche nella colpa lieve,
qualora la mancata prospettazione di tali questioni sia stata frutto
dell'ignoranza di istituti giuridici elementari e fondamentali, ovvero
di incuria ed imperizia insuscettibili di giustificazione. (Cassazione
civile , sez. II, 14 novembre 2002, n. 16023).
Non costituisce comunque negligenza l'infausto esito della causa
conseguente a una
interpretazione di leggi o di risoluzione di
questioni opinabili da parte dell'avvocato, a meno che il
professionista abbia agito con dolo o colpa grave. Perche' vi sia
responsabilita' dell'avvocato l'errore professionale deve riguardare
aspetti peculiari dell'attivita' tecnica, quali la ricostruzione e la
prospettazione del fatto, nonche' l'errore procedurale che abbia
impedito al Giudice di entrare nel merito della fattispecie. Cosi' si
e' espressa la Suprema Corte: "L'avvocato deve considerarsi
responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli art.
2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di
legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia,
compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di
interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve
ritenersi esclusa la sua responsabilita', a meno che non risulti che
abbia agito con dolo o colpa grave. (Cassazione civile , sez. II, 11
agosto 2005, n. 16846) In termini: Cass. 4.12.1990 n. 11612; Pret.
Perugia 17.6.1998.
Particolare importanza nell'ambito della responsabilita' dell'avvocato
sta poi sempre piu' assumendo il ruolo degli
obblighi di
informazione. L'avvocato ha, infatti, anche il dovere di
informare il proprio assistito sulle possibilita' di successo della
causa, al fine di metterlo in condizione di decidere circa
l'opportunita' o meno di svolgere l'azione giudiziaria. Solo in
presenza di una corretta informazione fornita dal legale si puo'
ritenere formato il consenso del cliente al conferimento dell'incarico,
e all'inizio o alla prosecuzione della causa. In proposito, la Corte di
Cassazione con sentenza n. 16023 ha avuto modo di sottolineare che nel
dovere di diligenza a carico dell'avvocato "rientrano, a loro volta, i
doveri d'informazione, di sollecitazione e di dissuasione, ai quali il
professionista deve adempiere, cosi' all'atto dell'assunzione
dell'incarico come nel corso del suo svolgimento, prospettando, anzi
tutto, al cliente le questioni di fatto e/o di diritto, rilevabili ab
origine od insorte successivamente, riscontrate ostative al
raggiungimento del risultato e/o comunque produttive d'un rischio di
conseguenze negative o dannose, invitandolo, quindi, a comunicargli od
a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni
stesse, sconsigliandolo, in fine, dall'intraprendere o proseguire la
lite ove appaia improbabile tale positiva soluzione e, di conseguenza,
probabile un esito sfavorevole e dannoso.". Conformi: Corte D'Appello
di Milano sez. I, 03 maggio 2006 in Red. Giuffre' 2006; Tribunale
Bologna, sez. II, 07 aprile 2006 in Red. Giuffre' 2006.
Il punctum pruriens della problematica
relativa alla responsabilità dell'avvocato, comunque, rimane sempre
quello relativo alla ricerca del nesso di causalità tra
l’azione od omissione colpevole del professionista ed il danno patito
dal cliente. Il danno del cliente, infatti, non può essere
identificato sic et simpliciter con l’esito sfavorevole della lite, in
quanto come già diceva il Calamandrei nel 1931, ogni sentenza è il
prodotto di una quantità di fattori imponderabili, molti dei quali sono
irriproducibili al di fuori dell’ambiente in cui la sentenza è
pronunciata.
Il requisito della certezza del danno ex art.
1223 C.C., quindi, nell’ambito della responsabilità dell’avvocato ha
trovato, dopo una iniziale e durevole intransigenza giurisprudenziale,
un adeguato e necessario temperamento nella ragionevole
certezza: L’affermazione della responsabilità
professionale per condotta omissiva e la determinazione del danno in
concreto subito dal cliente presuppongono l’accertamento del sicuro
fondamento dell’attività che il professionista avrebbe dovuto compiere,
e , dunque, la ragionevole certezza che gli effetti di quella sua
diversa attività, ove svolta ,avrebbe determinato l’esito vittorioso
del processo (cass. 05.06.1996 n. 6264 in resp. Civ. prev., 1997,
1169).
La sentenza della Suprema Corte n. 1286 del 1998,
poi, ha ulteriormente allargato l’area del danno risarcibile,
richiedendo per il risarcimento del danno non già la prova della
ragionevole certezza ma la semplice probabilità che
una corretta attività dell’avvocato avrebbe determinato l’esito
positivo della causa: L’avvocato, nell’espletamento della attività
professionale, deve tendere a conseguire il buon esito della lite per
il cliente e pertanto sussiste la sua responsabilità se,
probabilmente e presuntivamente, applicando il principio
penalistico di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.) esso non è
stato raggiunto per sua negligenza (Nella specie il difensore,
costituitosi parte civile per l'offeso, non lo
aveva informato dell'udienza dibattimentale, e
percio' era stato dichiarata la decadenza della
costituzione, ne' aveva citato i testi ammessi sulla dinamica
dell'incidente occorso al suo assistito e l'imputato era stato
assolto con formula piena). (Cassazione civile sez. III, 6
febbraio 1998, n. 1286 in Giust. Civ. Mass. 1998, 269)
Così facendo, la Cassazione ha applicato anche
nell’ambito della responsabilità dell’avvocato il principio espresso
dalla cassazione penale in tema di responsabilità medica per la perdita
di chance di guarigione e di sopravvivenza , in base al quale Il
rapporto causale sussiste anche quando l’opera del sanitario, se
correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la
certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo, tali che
la vita del paziente sarebbe stata probabilmente salvata.
Tale impostazione e' proseguita negli anni e, recentemente, la Suprema
Corte si e' espressa nei seguenti termini: "L'affermazione della
responsabilita' professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul
sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o
diligentemente coltivata e, percio', la "certezza morale" che gli
effetti di una diversa attivita' del professionista sarebbero stati
vantaggiosi per il cliente. Ne consegue che, al criterio della certezza
della condotta, puo' sostituirsi quello della probabilita' di tali
effetti e della idoneita' della condotta a produrli." Cassazione civile
, sez. III, 18 aprile 2007, n. 9238.
Negli anni piu' recenti anche la Giurisprudenza di merito ha seguito
l'impostazione tracciata dalla Suprema Corte, sia pur con qualche
ondeggiamento: "Perche' possa affermarsi l'esistenza d'un valido nesso
causale tra l'inadempimento ascritto all'avvocato, ed il danno patito
dal cliente, e' necessario accertare che, se l'avvocato avesse tenuto
la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello
effettivamente avveratosi." (Tribunale Roma, sez. XIII, 20 marzo 2006;
Tribunale Roma, sez. XIII, 01 marzo 2006 in Redazione Giuffre' 2006);
"L'avvocato, nell'espletamento dell'attivita' professionale, deve
tendere a conseguire il buon esito della lite per il cliente e,
pertanto, sussiste la sua responsabilita' se, probabilmente e
presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza
delle cause (artt. 40 e 41 c.p.) esso non e' stato raggiunto per sua
negligenza. " (Tribunale Napoli, sez. II, 10 gennaio 2006 in Giur.
merito 2007, 1 120); "Quando non sia stata fornita la prova di un danno
da porsi in rapporto causale diretto con il comportamento di un
avvocato ed anzi risulti che questo ha conseguito sia pure limitati
risultati ottenibili nella vertenza affidatagli, non puo' che valere il
principio anche recentemente confermato dalla Corte Suprema secondo cui
in materia di azione di responsabilita' nei confronti di un
professionista, l'agente e' tenuto a provare sia di aver sofferto un
danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o
inadeguata o negligente attivita' del professionista, e cioe' dalla sua
difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi
dell'attivita' del difensore, l'affermazione della sua responsabilita'
implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa
azione, o al diligente compimento di determinate attivita' sarebbero
conseguiti effetti piu' vantaggiosi per l'assistito, non potendo
viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua
condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di
omesso svolgimento di un'attivita' professionale va provato non solo il
danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del
professionista, in quanto non e' ravvisabile alcuna essenziale
diversita' tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e
l'ipotesi di adempimento mancato. " (Tribunale Milano, 28 ottobre 2005,
in Giustizia a Milano 2005, 10 68).
La Suprema Corte, riconducendo la problematica relativa alla
responsabilità dell’avvocato a quella del danno da perdita di chance,
non ha comunque risolto il problema relativo al quantum
del risarcimento. Resta pertanto irrisolto il quesito relativo alla
individuazione di criteri certi attraverso i quali operare il
risarcimento.
Stabilito che il danno da perdita di chance è
danno all’integrità del patrimonio, danno consistente non in un lucro
cessante ma in un danno emergente da perdita di una possibilità
attuale, il criterio preferibile per alcuni consisterebbe
nell’assumere come parametro di valutazione l’utile economico
realizzabile, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato
al grado di possibilità di conseguirlo. Ovviamente, laddove tale
criterio non risultasse praticabile, rimarrebbe il parametro equitativo
ex art. 1226 C.C..
Una volta escluso che la responsabilità dell’avvocato possa di norma
basarsi sull’accertamento di una erronea qualificazione giuridica della
controversia a lui affidata, la casistica prospetta
varie ipotesi di responsabilità.
Così, è stato considerato responsabile l’avvocato che, esaminate le
condizioni di legittimità e validità di una notificazione ex art. 143.
C.p.c. ha concluso per la ritualità quando ne era evidente la nullità
(Trib. Roma 27.11.92 in Nuova Giur. Civ. Comm., 1994, I, 267); che ha
lasciato trascorrere i termini entro i quali doveva compiere gli atti
per i quali aveva ricevuto il mandato (Cass. 22.03.94 n.2701, Cass.
08.05.93 n. 5325); che trascuri di richiedere nel corso
dell’istruttoria prove di evidente utilità o che chieda prove
obiettivamente contrarie all’interesse del cliente ( Cass. 18.05.88 n.
3463); che rinunci al mandato senza compiere le attività istruttorie
necessarie non avvertendo il cliente affinché possa provvedervi
direttamente o a mezzo di nuovo difensore (Cass. 08.05.93 n. 5325); che
abbia errato nella notificazione dell’appello civile a più parti (Trib.
Salerno 29.02.80 in Il Foro Napoletano, 1981, I, 271); che abbia
presunto erroneamente la causazione del sinistro a carico del suo
cliente investito e non abbia prodotto gli atti interruttivi della
prescrizione biennale della pretesa risarcitoria (Corte Appello Milano,
30 gennaio 2004).