a cura dell’avv. Michele Grisafi
Gia' la legge sull'assicurazione obbligatoria
n.990/1969, che era volta ad attuare nella maniera piu' piena la tutela
del danneggiato dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, aveva
concretizzato i suoi principi ispiratori attraverso l'introduzione del
"Fondo di garanzia per le vittime della strada". Il Nuovo Codice delle
Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005), nel riordinare il sistema
previgente, ha confermato l'importanza di tale istituto apportando
alcune innovazioni.
Il Fondo di Garanzia interviene ogni qual volta
un sinistro sia stato cagionato da un veicolo o natante non
identificato, o non coperto da assicurazione, o assicurato presso
un'impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa. Il Codice
delle Assicurazioni del 2005 ha introdotto una quarta ipotesi, quando
cioe' il veicolo sia stato posto in circolazione contro la volonta' del
proprietario, usufruttuario, locatario o acquirente con patto di
riservato dominio (art. 283, comma 1, lett. d). Il Decreto Legislativo
n.198 del 6.11.2007 (entrato in vigore il 24.11.2007) ha poi innovato
lo stesso Codice delle Assicurazioni, introducendo due ulteriori
ipotesi (art. 283, comma 1, lett. d-bis); art. 283, comma 1, lett.
d-ter).
Giurisprudenza e dottrina prevalente, in pendenza
della normativa passata, erano dell'avviso che l'obbligazione gravante
sul Fondo di garanzia non avesse natura indennitaria, bensi'
risarcitoria. Ne conseguiva che il Fondo copriva non solo i danni
patrimoniali patiti dal danneggiato a seguito del sinistro, ma anche
quelli non patrimoniali (V. ex plurimis: Cass. 21.04.95 n. 3237 in
Giustizia Civile, 1995, 648). Il nuovo Codice delle Assicurazioni oggi
qualifica espressamente il Fondo di Garanzia quale "sistema di
indennizzo", sicche' potrebbe riaprirsi il dibattito sul punto. A
sostegno della natura risarcitoria rimane in ogni caso il dato
incontrovertibile che un'interpretazione nel senso della natura
indennitaria delle prestazioni del Fondo sarebbe da ritenersi contraria
alla legge delega 29.7.03 n. 229.
Ai sensi dell'art. 283, comma 2, il Fondo di
garanzia, qualora il veicolo responsabile del sinistro
non sia stato identificato, risponde dei soli danni alle
persone. In caso di danni gravi alla persona, il
risarcimento e' dovuto anche per i danni alle cose il cui ammontare sia
superiore a euro 500,00- (modifica introdotta dal D.LGS n. 198/2007).
Incombe al danneggiato l'onere di provare la responsabilità del veicolo
non identificato, nonché l'impossibilità di identificarlo: “…il
danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti
del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato
cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le
modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta
dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro
veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto
sconosciuto (Cass.19.9.92, n. 19762, in Rep. Giust. Civ., 1993,
323).
Per quanto riguarda la prova dell'impossibilità
di identificare il veicolo danneggiante, essa si ritiene raggiunta
quando il conducente responsabile non si sia fermato, o quando il
danneggiato non si trovava in condizioni psicofisiche tali da poter
identificare il veicolo danneggiante.
In ordine alla prove della responsabilità,
invece, la Suprema Corte ha statuito che nei confronti del Fondo di
garanzia trova applicazione anche la presunzione di responsabilità
concorrente di cui all'art.2054, II co., c.c., data la sua posizione
del tutto equiparabile a quella dell'assicuratore.
Infine, va rilevato che se i responsabili di un
sinistro sono diversi e uno solo non identificato, l'impresa designata
per il Fondo di garanzia è obbligata in solido con gli altri
assicuratori (Cass. 23.1.91, n. 643, in Foro Italiano, 1991, 1, 2441).
Quando il veicolo danneggiante non
risulti assicurato, ex art. 283 comma 2, il Fondo di garanzia
e' obbligato a risarcire non solo i danni subiti alla persona ma anche
i danni alle cose (il D.LGS n. 198/2007 ha eliminato il limite
previgente di euro 500,00-).
Per quanto riguarda il regime della prova,
incombe al danneggiato l'onere di provare la mancanza di copertura
assicurativa del danneggiante. Questa prova viene considerata raggiunta
o per ammissione esplicita del responsabile, oppure attraverso il
rapporto dei Pubblici Ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro. Va
comunque rilevato che ove manchi la risposta del responsabile
all'invito di indicare il nominativo della propria compagnia
assicuratrice, la prova della mancanza di copertura assicurativa non si
considera raggiunta. Il danneggiato, infatti, deve in questo caso
provare di aver usato l'ordinaria diligenza nell'eseguire le opportune
indagini e che le stesse hanno avuto esito negativo senza sua colpa.
Nell'ipotesi in cui il veicolo del responsabile
risulti assicurato presso un'impresa posta in liquidazione
coatta amministrativa, il Fondo di garanzia è tenuto al
risarcimento di tutti i danni, senza limiti, alle persone (patrimoniali
e non) e alle cose.
Per quanto riguarda l'ipotesi del veicolo
posto in circolazione contro la volonta' del proprietario,
usufruttuario, locatario o acquirente con patto di riservato dominio,
cioe' "prohibente domino", il risarcimento e' dovuto sia per i danni
alla persona che per i danni a cose, limitatamente ai terzi non
trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volonta'
ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale.
Infine, l'intervento del Fondo di garanzia si ha
nelle due ipotesi introdotte dal D. LGS n. 198/07: a) quando il
sinistro e' provocato da un veicolo estero che
transiti sul territorio dello Stato e che risulti privo di
copertura assicurativa; b) quando il danno e' provocato da un veicolo
estero con targa non corrisponente o non piu' corrispondente
allo stesso veicolo. In questi casi, il Fondo e' tenuto a risarcire sia
i danni alla persona che i danni a cose.
L'art. 286 dispone che la liquidazione del danno
e' effettuata a cura di un'impresa designata dall'ISVAP secondo quanto
previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle attivita'
produttive. Ne consegue che il risarcimento del danno non viene operato
direttamente dal Fondo di garanzia, ma da un'impresa assicuratrice
designata per ogni regione Italiana che viene successivamente
rimborsata dal Fondo di garanzia.
La designazione delle imprese valida per un
triennio, secondo l'ultimo provvedimento attualmente in vigore (prov.
n. 2496 del 28/12/2006) e' la seguente:
-Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. (per le
Marche e la Puglia);
-Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A.
(per il Lazio, Basilicata e Calabria);
-Assicurazioni Generali (per il Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Campania e Lombardia);
-SARA Assicurazioni S.p.A. (per l'Umbria);
-La Fondiaria Assicurazioni S.p.A.- SAI (per la
Toscana, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Sicilia,
Repubblica di S. Marino) );
-Toro Assicurazioni S.p.A. (per la Liguria e la
Sardegna);
-Societa' Reale Mutua di Assicurazioni (per
Piemonte e Valle D'Aosta)
In caso di azione giudiziaria, quindi, la
legittimazione passiva spetta esclusivamente all'impresa assicuratrice
designata, e non al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Lo
stesso avviene per la legittimazione passiva nell’eventuale
procedimento esecutivo successivo. In caso di erronea citazione in
giudizio di un'impresa che risulti designata relativamente ad una
regione diversa da quella in cui è avvenuto il sinistro, ne consegue il
difetto di legittimazione passiva rilevabile anche d'ufficio in ogni
stato e grado del procedimento (Cass. 27.10.98, n. 10694, Guida al
diritto, 1999, 96).
La proposizione dell'azione diretta richiede,
more solito, il preventivo adempimento dell'onere della richiesta
risarcitoria con lettera raccomandata con R.R. che deve essere
inoltrata all'impresa assicurativa designata nonche' al Fondo di
Garanzia rappresentato presso la Consap - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.A. nei casi previsti dall'art. 283, primo
comma, lett. a), b), d), d-bis) e d-ter). L'azione in questi casi puo'
essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni dalla richiesta
risarcitoria. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b),
d-bis) e d-ter) deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile
del danno.