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a cura
dell’avv. Michele Grisafi
Stabilire
se un sinistro stradale si è verificato entro un’area di uso pubblico o
su
un’area privata comporta una serie di conseguenze di non trascurabile
rilievo.
La questione, infatti, solleva diverse problematiche, tra cui quella
dell’applicabilità o meno alla fattispecie delle norme relative alla
circolazione stradale e delle presunzioni di cui all’art. 2054 C.C.,
nonché del
possibile esercizio ex art. 144 del D.Lgs. 209/2005 dell’azione diretta
accordata al danneggiato nei confronti dell’assicuratore del
danneggiante.
Tali
quesiti ovviamente sorgono in quanto non sempre la giurisprudenza è
stata
univoca; si rinvengono difatti diverse interpretazioni fornite dalla
Suprema
Corte o dai Giudici di merito su fattispecie sostanzialmente simili.
Le
prime divergenze si incontrano sui criteri da utilizzare per definire
come pubblica
o privata un’area.
Secondo un
orientamento, oggi ritenuto minoritario e superato (Cass. Pen. 04.11.88
in GI, 1989, II, 391), la
distinzione in esame deve essere effettuata secondo criteri
formalistici quali
la demanialità o meno della strada. Secondo l’orientamento prevalente,
invece,
non bisogna accertare il soggetto proprietario per rinvenire il discrimen
tra strada pubblica e privata, ma è
necessario effettuare una verifica di fatto sulle modalità d’uso della
stessa uti
singuli
o uti
cives,
nonché sulla pericolosità della circolazione che su di essa si
svolge (Cass. Pen. 15 maggio 1992, n. 5695 in AGCS, 1992, 655; Cass.
Pen. 1
dicembre 1988, n. 11778, in AGCS, 1988, 470; Cassazione civile , sez.
III, 01
marzo 2007, n. 4793).
L’orientamento
suesposto influisce sul quesito dell’applicabilità o meno della disciplina
del Codice della Strada
ad incidenti
verificatisi in area privata: “In materia di circolazione stradale, a
un’area
appartenente a privati è applicabile la disciplina del Codice della
Strada, se
l’uso di essa è consentito a tutti; invero, è l’uso pubblico o privato
che
rende applicabile alle aree la disciplina specifica sulla circolazione
stradale
(o meno), e non già l’appartenenza delle stesse a enti pubblici o
privati.”
(Cass. Pen. 13 maggio 1988, in RGCT, 1990, 248). Conformi: Cass. Pen. 8
maggio
1979, in AGCS, 1980, 208; Cass. Pen. 26 aprile 1980). Più recentemente,
così si
è espressa la Suprema Corte: “ Ai
fini della definizione di «strada», è
rilevante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del nuovo codice della
strada, la
destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la
titolarità
pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a
giustificare,
per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione
delle aree
alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso
del comma
6 dell'art. 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono
assimilate
alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione
(art.
3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso
di
destinazione ad uso pubblico.” (Cassazione civile , sez. II, 25 giugno
2008, n.
17350)
Interessante
in proposito è pure una pronuncia del T.A.R. del F.V.G. 30.9.92 n. 397
in Riv.
giur. edil., 1993, I, 404: “Al fine di destinare una strada all’uso
pubblico,
occorre che la medesima sia idonea a soddisfare le esigenze della
collettività,
ossia di un numero indeterminato di cittadini…”.
Va
in
ogni caso sottolineato che le norme del Codice della Strada, pur a
rigore
applicabili unicamente alla circolazione stradale su aree pubbliche,
vengono
richiamate dalla giurisprudenza come regole di condotta da osservarsi,
con
particolare riferimento a quelle ispirate a criteri di elementare
prudenza e
diligenza, anche sulle aree private: “Nei cantieri di lavoro, come in
genere
nelle aree private, non vigono le norme di circolazione stradale
previste dal
t.u. 15 giugno 1959, n. 395, data l'esplicita limitazione contenuta
nell'art. 1
del predetto t.u. alla circolazione "sulle strade" e data la
specifica definizione di strada come "area di uso pubblico aperta alla
circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli" sancita dal
successivo art. 2. Alcune di tali norme, tuttavia, cioe' quelle che si
ispirano
a criteri di elementare prudenza e diligenza, sono applicabili anche
alla
circolazione dei veicoli in area privata. (Nella fattispecie e' stato,
in
particolare, affermato che la retromarcia di un grosso veicolo deve
essere
effettuata, anche se eseguita su un'area privata, con quelle
precauzioni che
attengono alla situazione di pericolo connessa a quella manovra,
ispezionando
il percorso che si deve compiere e accertandosi che nessuna
persona
possa frapporsi su detto percorso)” Cassazione penale sez. IV, 8
gennaio
1991,in Riv. giur. circol. trasp. 1992, 703.
Sempre
la Cassazione, in una più recente sentenza, è andata addirittura oltre,
sostenendo che le norme del Codice della Strada si applicano, ai sensi
dell’art. 1, alle strade pubbliche o aperte al pubblico transito; le
stesse,
tuttavia, quali norme di comune prudenza, devono osservarsi anche sulle
strade
private in qualsiasi modo soggette al traffico veicolare (Cass. 12
dicembre
1993 n. 12148 in Foro It., 1994, I, 420). In una sentenza ancora più
recente si
legge: “In caso di incidente stradale derivante dalla circolazione in
area
privata, risponde di omicidio colposo colui che non osservi le norme di
prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la
circolazione
su aree pubbliche o di fatto soggette all'uso pubblico. Infatti, è
identica la
situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione,
per cui
gli utenti dell'area privata hanno diritto di attendersi dai conducenti
di
veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice
della
strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in area
privata.” Cassazione
penale , sez. IV, 24 novembre 2005, n. 7669 in Guida al diritto 2006,
20, 101.
Per
quanto concerne l’applicabilità, o meno, delle disposizioni di cui all’art.
2054 C.C., secondo
l'orientamento
giurisprudenziale della Suprema Corte, perché sorga ed
operi la
presunzione di colpa stabilita dall'articolo citato a carico del
conducente
del veicolo e la conseguente responsabilità' del proprietario, e'
necessario che ricorra il presupposto
della circolazione
del veicolo su strada pubblica o su una strada privata soggetta
ad uso
pubblico o, comunque, adibita al traffico di pedoni
o
di veicoli. Pertanto, non e' applicabile la
presunzione di
colpa di cui all'art. 2054 c.c. nel caso in cui non ricorra
detto
presupposto ed il danno sia stato prodotto in area privata nella
quale
non esista traffico e circolazione di veicoli (Cass. 26.07.97 n. 7015
in Arch.
giur. circol. tras.1997,890).
La
giurisprudenza di merito, in un’interessante pronuncia del Tribunale di
Roma
(Trib. Roma, 19.settembre 1984, in Riv. giur. circol. trasp., 1995, 83)
ha
interpretato il concetto di “circolazione” di cui all’art. 2054 C.C. in
maniera
estensiva, ritenendo sufficiente per integrarne gli estremi “un
traffico
veicolare o pedonale, anche in un’area privata, tale tuttavia da
concretare una
situazione di pericolosità paragonabile a quella propria del traffico
su strada
pubblica o aperta al pubblico”. Il Collegio romano, pertanto, ha
applicato
l’art. 2054 C.C. ad un sinistro avvenuto all’interno di uno
stabilimento
industriale non aperto al pubblico ma interessato al traffico di
autotreni per
il carico e lo scarico delle merci.
Peraltro,
va sottolineata l’esistenza di altra sentenza dello stesso Tribunale
(Trib.
Roma 27.09.97 n.17119 in Arch. Giur. Circol. Trasp., 1998, 781) che, in
fattispecie quasi analoga, non solo ha respinto l’estensione delle
norme del
Codice della Strada, ma anche l’applicabilità delle presunzioni di cui
all’art.
2054 C.C.. Nello stesso senso si è anche espresso recentemente il
Giudice di
pace di Torino, sez. V, 06 novembre 2006 in Redazione Giuffrè 2008:
“…in tal
caso (cioè in caso di sinistro in area privata n.d.r.) incombe al
danneggiato
dimostrare la colpa dell’altra parte dovendo basare la sua domanda
sull’art.
2043 c.c. non potendo avvalersi della presunzione di colpa prevista
dall’art.
2054 c.c. con le relative conseguenze”.
Ulteriore
problematica correlata ad un sinistro che si verifichi entro un’area
privata è
l’esperibilità o meno dell’azione
diretta ex art.
144 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) nei
confronti dell’assicuratore del danneggiante, salva ovviamente l’azione
extracontrattuale nei confronti del danneggiante stesso.
L’azione
di cui all’art. 144 citato (già art.
18 L.990/69),
infatti, compete al danneggiato nei confronti della compagnia
assicuratrice solamente con riguardo a un sinistro causato dalla
circolazione
di un veicolo in “circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a
queste
equiparate” (art. 122 Codice delle Assicurazioni).
Il
punctum
pruriens
della questione è quindi
l’individuazione del significato da ricondurre alla espressione “aree
equiparate”.
Una
sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 15.04.1996 n. 3538) si è
diffusamente
trattenuta sulla questione richiamando innanzitutto la migliore
giurisprudenza
in ordine alla qualificazione di area pubblica e privata: “…non e'
tanto alla
natura pubblica o privata della strada
che deve
aversi, quindi, riguardo, bensi' all'uso pubblico" della stessa,
intendendosi per tale la concreta destinazione
"al transito abituale di un numero indeterminato
di persone, che si servano di essa per passarvi
uti
cives
e non uti
singuli"
(Cass. 7 dicembre 1979, n. 6362;
Cass. 7 maggio 1992, n.5414).”
In
ordine alla suddetta equiparazione, la Cassazione, sempre sulla scorta
della
migliore giurisprudenza, non considera quali strade ad uso
pubblico “le
aree di una officina privata, siano esse
interne
od esterne (quali gli spazi privati
antistanti,
laterali o retrostanti, utilizzati per il parcheggio
od
il deposito), anche se in esse si svolge una parziale
circolazione, che rimangono del tutto
private ed in cui la circolazione non e' consentita,
indifferentemente, alla generalita' dei cittadini, bensi' soltanto a
coloro che
abbiano istituito od istituiscano uno specifico rapporto,
contrattuale o meno, col titolare, (cfr, Cass. 6 novembre
1976,
n. 4053, per le aree all'interno di
uno stabilimento industriale).
Conseguentemente,
secondo tale indirizzo, "il danneggiato in un
sinistro derivante
dalla circolazione di un veicolo a motore in area privata
non
aperta al pubblico transito non puo' esperire, per il
risarcimento del danno, l'azione diretta prevista dall'art. 18
della l. 24
dicembre 1969, n. 990, contro l'assicuratore del veicolo, atteso che
tale
azione e' consentita solo per i danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore su strade
di
uso pubblico od aree a queste equiparate" (Cass. 27
dicembre
1991, n. 13.925).
Con
la
stessa sentenza e' stato precisato che questo principio non trova
deroga
neppure nel caso in cui la polizza preveda, come spesso accade,
l'estensione
della copertura assicurativa danni anche a sinistri verificatisi sulle
aree
private, in quanto “tale patto e' operativo solo nei
rapporti tra
le parti, cioè' tra l'assicurato e l'assicuratore, ma non
comporta
l’applicabilità' della normativa di cui alla legge sull'assicurazione
obbligatoria". L'assicurazione infatti, come qualsiasi altro contratto,
spiega gli effetti esclusivamente tra le parti, le quali unicamente
sono legittimate a richiedere
l'adempimento delle rispettive obbligazioni (art. 1372
c.c.).
Va
sottolineato che la medesima sentenza (successivamente
confermata dalla sentenza n. 2791 del 24.03.99 in Arch. Giur. Circ.
Trasp.
1999, 608), chiarisce che “al fine di riconoscere o meno l'azione
diretta nei
confronti dell'assicuratore non devesi fare
riferimento al luogo in cui si e'
verificato
l'incidente ed il danno, bensì alla natura giuridica del luogo in
cui avviene la circolazione del veicolo
produttiva del
danno. La precisazione assume rilievo
allorché
un veicolo che circoli su strada,
invada
per un qualsiasi motivo, sia esso volontario o meno (quale uno
sbandamento a causa di eccessiva velocita' od altro; una manovra di
retromarcia, etc.), un'area privata, ed ivi cagioni il danno
(investendo una
persona, danneggiando un mezzo che vi si trovi parcheggiato, un
qualsiasi altro bene o la stessa area privata).
Appare ovvio
che, in tal caso, l'invasione dell'area privata, volontaria o meno, si
inserisce a pieno titolo nell'ambito della circolazione su strada
o su
area equiparata, legittimando il danneggiato all'azione
diretta nei
confronti dell'assicuratore.”.
Il
medesimo orientamento si riscontra poi in più recenti
pronunce della Suprema Corte: “Ai fini dell'applicazione della
normativa
sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla
circolazione dei veicoli a motore di cui alla l. 24 dicembre 1969 n.
990, è
indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla
circolazione,
essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale
intendendosi
l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di
persone, e
cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del
pubblico.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la
quale
dalla documentazione fotografica prodotta emergeva che l'incidente si
era
verificato nel cortile interno ad un fabbricato, adibito al servizio
esclusivo
dei condomini dello stesso e non all'uso di un pubblico
indifferenziato).Cassazione civile , sez. III, 06 giugno 2006, n. 13254
in Giust.
civ. Mass. 2006, 6. Conforme: Cassazione civile, sez. III, 29 aprile
2005, n.
9003 in Giust. civ. Mass. 2005, 5.
Lo
stesso concetto, sia pur con una importante precisazione in
ordine al significato da attribuire al termine “numero indeterminato di
persone”,
si ritrova anche nella sentenza della Suprema Corte 27
ottobre 2005 n. 20911 (in
Giust. civ. Mass. 2005, 10; Arch. giur. circol. e
sinistri 2006, 5 484): L'azione diretta spettante al danneggiato da un
sinistro
stradale, ai sensi degli art. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969, nei
confronti
dell'assicuratore del responsabile è ammessa anche per i sinistri
cagionati da
veicoli posti in circolazione su area (da equiparare alla strada di uso
pubblico), che, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero
indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità,
giuridicamente
lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei
diritti su di
essa, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta
possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie
specifiche e quando l'accesso avvenga per peculiari finalità ed in
particolari
condizioni (come si verifica, ad esempio, in un cantiere, al quale
hanno
accesso tutti quelli che vi lavorano e coloro che hanno rapporti
commerciali
con l'impresa). Costituisce oggetto di apprezzamento di fatto, come
tale
devoluto al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo
per
vizio di motivazione, l'accertamento in ordine alla concreta
accessibilità dell'area
al pubblico, come sopra intesa.”
Per
ultimo, va rilevato che la problematica relativa alla
qualificazione di area pubblica o privata ove si è verificato il
sinistro è
stata sollevata anche per stabilire la competenza
del Giudice di Pace. Riportiamo in proposito la seguente massima:
“Deve
escludersi che l’espressione “circolazione di veicoli” contenuta
nell'art. 7
comma 2 c.p.c. in funzione della individuazione della relativa regola
di
competenza, si debba intendere nel senso di alludere alla circolazione
dei
veicoli soltanto su strade pubbliche o di uso pubblico o comunque su
strade o
aree private con situazione di traffico equiparabile a quella di una
strada
pubblica. Ne deriva che la regola di competenza è applicabile anche nel
caso di
circolazione su strada o su area privata, come nella specie (sinistro
avvenuto
nell'area condominiale antistante un cancello di accesso ai boxes
condominiali
e consistito nell'urto di un'autovettura contro il cancello).”
Cassazione
civile , sez. III, 01 agosto 2008, n. 20946 in Arch. giur. circol. e
sinistri
2008, 11 925.
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