a cura dell’avv. Michele Grisafi
Sin dalla nascita del pedone come
un'autonoma figura tra i protagonisti della circolazione stradale, lo
sforzo del Legislatore si è rivolto verso una sua particolare tutela,
nella convinzione che esso rappresenti, sempre e comunque, la parte
debole ed indifesa rispetto al conducente dei veicoli. Tale convinzione
nasce, oltre che dal dato naturalistico ed indefettibile di una
maggiore vulnerabilità della persona rispetto al veicolo, anche da una
visione forse parziale e acritica del fenomeno "circolazione stradale"
che non tiene nel debito conto il ruolo attivo ed efficiente del pedone
nella dinamica dei sinistri stradali. Se, infatti, è vero che il pedone
rappresenta la categoria più esposta tra gli utenti della strada (nel
2009 l'investimento di pedone rappresenta l'8,6% degli incidenti, con
18.472 casi in cui hanno perso la vita 611 persone, 15,7% del totale, e
20.887 feriti- dati ISTAT-ACI), è anche vero che secondo una ricerca
dell'Università di Trieste (in “La Criminalità Colposa nel Traffico
Stradale” di Correra-Martucci-Putignano, Cedam 1996), in un elevato
numero di casi (il 36,8%) l'imprudenza del pedone si è rivelata come la
causa primaria dell'investimento. In molte circostanze, infatti, la
responsabilità del pedone nella verificazione del sinistro risulta
esclusiva o preponderante, come nel caso in cui, per il concorrere di
diversi fattori tra cui l'età e l'ubriachezza, esso attraversa la
strada in maniera del tutto irregolare, o sbuca improvvisamente da
dietro un veicolo in sosta, o cammina al buio in mezzo alla
carreggiata. Un tanto viene confermato anche dalle statistiche, secondo
le quali il rischio di investimento stradale è particolarmente alto
nella popolazione anziana: 107 decessi nella fascia di età compresa tra
80 e 84 anni, 1.575 feriti in quella tra 70 e 74 anni.
Anche la Giurisprudenza tutela la
figura del pedone e, non accogliendo il dato obiettivo che la
circolazione stradale, soprattutto quella cittadina, è caratterizzata
da una costante interazione tra i pedoni e gli altri utenti della
strada, attribuisce al conducente dei veicoli i maggiori vincoli e le
maggiori responsabilità in caso di sinistri. Così, se da una parte il
Legislatore agli artt. 141 comma IV e 191 C.d.S. prevede una nutrita
serie di disposizioni a carico del conducente che gli impongono una
condotta di guida piegata all'esigenza della massima tutela del pedone,
dall'altra parte il prevalente orientamento giurisprudenziale rende
estremamente difficile per il conducente dimostrare l'insussistenza di
una propria colpa in caso di investimento.
In particolare, la Giurisprudenza
spesso si è dimostrata alquanto esigente nel valutare la prova
liberatoria del conducente e, lungi dal considerarla raggiunta in caso
di inosservanza da parte del pedone delle norme poste a suo carico
(art. 190 C.d.S.), pretende un comportamento dell'investitore tale da
escludere quasi totalmente il nesso di causalità tra il suo
comportamento ed il fatto lesivo: "Il conducente di un veicolo,
scorgendo un bambino in movimento o fermo al margine della strada, deve
rallentare e, se occorre, fermarsi, per norma di comune prudenza, che
impone di prevenire le imprudenze altrui, probabili e ragionevolmente
prevedibili, e in rigorosa osservanza dell'obbligo imposto dall'art.
102 comma 3 cod. strad., dovendo i bambini considerarsi come pedoni
incerti e inesperti, portati per loro natura a movimenti inconsulti e
improvvisi. Pertanto, in caso di investimento, esattamente viene
affermata la responsabilita' del conducente che non abbia moderato
particolarmente la velocita' del veicolo e viene escluso che la
condotta del bambino che si sposti incautamente sulla carreggiata possa
concretare una concausa sopravvenuta fornita di un'efficienza causale
esclusiva e configurare, quindi, l'ipotesi di cui all'art. 41 comma 2
c.p.” (Cassazione penale, sez. V, 25 marzo 1982, in Arch. giur. circol.
e sinistri 1983, 232). Viene quindi data particolare importanza
all'imprevedibilità del comportamento della vittima e alla conseguente
inevitabilità del fatto lesivo, tanto che la prova che il pedone abbia
attraversato improvvisamente la strada è ritenuto come insufficiente ad
esonerare il conducente dalla responsabilità di cui all'art. 2054 I co.
C.C., dovendo questi dimostrare di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno ed essersi trovato nell'effettiva impossibilità di
eludere l'incidente: "L'improvviso attraversamento, da parte del
pedone, della carreggiata stradale fuori dalle apposite strisce
pedonali, non e' di per se' sufficiente ad escludere la responsabilita'
del conducente dell'autoveicolo investitore, essendo a tal fine
necessario che costui risulti essersi trovato, nonostante l'osservanza
delle norme sulla circolazione stradale e di quelle di comune prudenza
e diligenza, nella effettiva impossibilita' di evitare l'evento."
(Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 1987 n. 4370 in Giust. civ.
Mass. 1987, fasc. 5).
Il comportamento negligente del
pedone, pertanto, viene di solito valutato dalla giurisprudenza solo in
termini di corresponsabilità nella causazione dell'investimento, con
percentuali (dal 20 al 60 per cento) che variano da caso a caso, a
seconda
dell'effettiva condotta negligente ed imprudente tenuta dal pedone. In
particolare, viene specificato che la presunzione di colpa del
conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma
1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità
per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento
dannoso e condotta umana; pertanto, la circostanza che il conducente
non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude
l'indagine del Giudice in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai
sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del pedone investito, sussistente
laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a
pericolosità ed imprudenza (v. Cassazione civile , sez. III, 13 marzo
2009, n. 6168; Cassazione civile , sez. III, 08 agosto 2007, n. 17397;
Cassazione civile , sez. III, 22 maggio 2007, n. 11873).
Rare sono, invece, le sentenze in
cui è stata esclusa del tutto la responsabilità dell'investitore: "Nel
caso in cui un pedone in fase di attraversamento di un incrocio al di
fuori delle strisce pedonali, sebbene esistenti a breve distanza, venga
investito da un'autovettura, che proceda regolarmente ed a moderata
velocita', e subisca lesioni personali, nulla puo' essere addebitato al
conducente dell'autovettura investitrice a titolo di negligenza e
leggerezza, per essersi l'evento lesivo verificato per la sola condotta
colposa del pedone che abbia attraversato in modo estremamente
pericoloso l'incrocio senza usufruire delle strisce pedonali” (Pretura
Firenze 6 giugno 1989,in Arch. giur. circol. e sinistri 1990, 607). In
casi del genere, l’orientamento che viene seguito è quello secondo il
quale
“In caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è
esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo
alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa,
ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e
anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva
impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i
movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso
sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada,
rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di
comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul
sinistro” (Cassazione penale , sez. IV, 16 aprile 2008, n. 20027;
Cassazione civile , sez. III, 29 settembre 2006, n. 21249; nel merito:
Tribunale Nola, sez. II, 10 gennaio 2008; Tribunale Roma Sezione 12
Civile, 7 ottobre 2010, n. 19852).
Da segnalare, infine, alcune
pronunce in tema d’investimento di un pedone all’atto di attraversare
la strada sulle strisce zebrate. Secondo una recente sentenza
(Cassazione Civile 3 luglio - 30 settembre 2009, n. 20949) ogni
conducente di veicoli, nell'approssimarsi alle strisce pedonali, deve
non solo dare la precedenza, ma anche tenere un comportamento idoneo ad
ingenerare nel pedone la sicurezza che possa attraversare senza rischi,
non essendo in linea con le elementari regole di comportamento proprie
di in un paese civile che un conducente possa considerare una mera
facoltà il suo inderogabile obbligo di dare la precedenza ai pedoni
sulle strisce pedonali e che il pedone debba, dal canto suo, riguardare
l'attraversamento come un temerario atto di coraggio, anche dove ha
diritto di farlo con l'aspettativa che i conducenti si fermino per
lasciarglielo fare. Secondo la Suprema Corte, dunque, costituisce un
errore in diritto ritenere che l'omissione, da parte del pedone che
attraversi la strada sulle apposite strisce, del controllo e
dell'apprezzamento della velocità dei veicoli sopraggiungenti, o
addirittura dell'intenzione di un conducente di rallentare o fermarsi,
possa assumere la valenza - ex art. 1227, comma 1, cod. civ. - di
concorso del fatto colposo dello stesso danneggiato nel caso in cui
venga investito. E ciò perché non può predicarsi il dovere di essere
tecnicamente cauto da parte di chi (il pedone), potendo legittimamente
essere privo delle doti necessarie per effettuare tale tipo di
apprezzamento, ha ragione di fare pieno affidamento sulla
specificamente prescritta cautela altrui (del conducente di un
veicolo). Secondo altra pronuncia, invece, l’incauto attraversamento
sulle strisce pedonali da parte del pedone può addirittura
rappresentare causa esclusiva del suo investimento: “Il pedone, il
quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce
pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità
imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può
costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo,
ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di
cui alla prima parte dell'art. 2054 cod. civ., dimostri che
l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria
traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto
conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare
un'idonea manovra di emergenza (in termini: Cassazione Civile 11 giugno
2010, n. 14064). E così anche il Giudice di pace Bologna, sez. II, 11
marzo 2008, n. 2912: “Il pedone che si accinge ad attraversare la
carreggiata deve preventivamente accertarsi di poter effettuare tale
manovra, controllando l'eventuale sopraggiungere di veicoli sulla
carreggiata, anche qualora utilizzi il percorso segnato dalle strisce
pedonali. Invero la presenza di un percorso preferenziale per i pedoni
- come le strisce pedonali - non solo non facoltizza gli utenti ad
attraversamenti repentini e imprudenti, ma non vale nemmeno ad
attribuire la responsabilità di un eventuale investimento in via
esclusiva agli automobilisti colti di sorpresa dall'improvviso
passaggio del soggetto investito”.