La R.C. nelle attività edilizie
LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEL PROGETTISTA
Fino alla metà degli anni '60 l'attività di progettazione veniva ricondotta nell'alveo della prestazione d'opera intellettuale in senso stretto e ciò anche nel caso in cui essa si sostanziasse in un opus materiale, quale il progetto di costruzione. Si negava quindi che potesse essere applicato alla fattispecie l'art. 2226 c.c. concernente la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.
Si trattava di un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. Sez. U. 4.5.63, n. 1101, in Giustizia Civile, 1964, 1, 431; Cass. 22.4.59, n. 1200, in Giustizia Civile, 1959, 1, 1253) che riconduceva l'attività di progettazione nella vasta categoria delle obbligazioni di mezzi e, in sede di giudizio di responsabilità, rinviava all'art. 1176, 2° co., c.c., con l'applicazione dell'art. 2236 c.c. in caso di problemi tecnici di particolare difficoltà (Cass. 29.9.65, n. 2065, in Foro Italiano, 1966, 1, 183; Cass. 22.4.59, n. 1200, in Giustizia Civile, 1959, 1, 1253).
Questo indirizzo è poi mutato e per circa un ventennio l'art. 2226 c.c. è stato ritenuto applicabile anche all'attività del progettista: «L'art. 2226 c.c., in tema di difformità e vizi dell'opera nel contratto di lavoro autonomo in generale, è applicabile alle prestazioni di opera intellettuali — in forza del richiamo di cui all'art. 2230 c.c. — quando esse si estrinsecano in un risultato concretantesi in una cosa materiale, come il progetto di un edificio, che è costituito da un complesso di grafici, disegni, calcoli ecc., in relazione al quale possono configurarsi vizi e difformità» (Cass. 7.5.88, n. 3389, in Repertorio Foro Italiano, 1988, Professioni intellettuali, 74; conformi: Cass. 24.4.96, n. 3879, in Foro Italiano, 1996, 1, 3758; Cass. 27.2.96, n. 1530, in Repertorio Foro Italiano, 1996, Professioni intellettuali, 115).
L'orientamento, criticato da parte della dottrina (v. Musolino, in Contratto e Impresa, 1989, pagg. 1070 e ss.) che sottolineava come il progetto rimanga pur sempre un bene immateriale, rispetto al quale il supporto materiale si configura come un mero strumento di espressione, e come l'applicazione dell'art. 2226 c.c. al progettista dilatasse in maniera inaccettabile la condizione di privilegio di cui il professionista già gode ex art. 2236 c.c., è stato infine abbandonato dalla stessa giurisprudenza.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno escluso che l'art. 2226 c.c. sia applicabile alle prestazioni d'opera intellettuale, e ciò proprio perché quella norma non rientra tra quelle richiamate dall'art. 2230 c.c., attesa l'eterogeneità della prestazione intellettuale rispetto alla prestazione manuale cui l'art. 2226 c.c. si riferisce (Cass. civ., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781). L'esclusione è stata affermata con riguardo al professionista incaricato della progettazione di un'opera di ingegneria, della direzione dei lavori o di entrambe, e vale anche quando l'incarico sia conferito a una società di ingegneria. Il medesimo principio è stato poi ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. civ., sez. II, 20 dicembre 2013, n. 28575).
Le conseguenze pratiche sono rilevanti e vanno sottolineate. Non si applicano al progettista né il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta per la denuncia dei vizi, né la prescrizione annuale dalla consegna: la responsabilità del professionista resta assoggettata alle regole generali sull'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), con prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. La posizione del committente di un progetto viziato è quindi, sul piano dei termini, assai più favorevole di quella del committente di un'opera materiale.
Le medesime Sezioni Unite hanno inoltre precisato che la distinzione fra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato non è dirimente ai fini della soluzione della questione, né incide sul regime della responsabilità del professionista: nelle prestazioni in esame le due componenti si intrecciano, tanto più quando convergono su un unico scopo finale soggetti diversi, e sottoporle a discipline differenti risulterebbe ingiustificato. La dicotomia conserva perciò un valore meramente descrittivo, e il contributo che segue la utilizza in questo senso.
Quanto al contenuto dell'obbligazione, la giurisprudenza più recente ne ha definito con rigore il perimetro: costituisce inadempimento dell'incarico l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica o per non conformità alla normativa urbanistica, con la conseguenza che il committente può rifiutare il compenso o domandare la risoluzione del contratto. Né rileva, in senso liberatorio, la firma del committente in calce al progetto, o l'eventuale accordo delle parti su una progettazione in contrasto con la disciplina urbanistica: la verifica della conformità spetta in ogni caso al professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica (Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2023, n. 8058).
LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
Il direttore dei lavori, quale professionista tecnico, si distingue dall'assistente ai lavori (capo-cantiere) che, come mero dipendente dell'appaltatore, svolge mansioni esecutive ed è quindi privo di autonomia decisionale.
L'obbligazione del direttore dei lavori consiste invece in un'opera di controllo e verifica, per conto del committente, della regolarità e del buon andamento dell'opera posta in essere dal costruttore. La giurisprudenza ha tradizionalmente qualificato tale obbligazione come obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto avente per oggetto la prestazione di un'opera intellettuale che non si estrinseca in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza (Cass. 22.3.95, n. 3264, in Giustizia italiana, 1996, 1, 2, 62). Come si è visto nel paragrafo precedente, però, dopo l'intervento delle Sezioni Unite del 2005 la dicotomia ha perso rilievo quanto al regime della responsabilità: ciò che conta non è la qualificazione dell'obbligazione, ma la diligenza esigibile in concreto da quel professionista, in quell'incarico e in quel cantiere.
La giurisprudenza, inoltre, precisa e delimita il contenuto dell'obbligazione del direttore dei lavori affermando che questi «non ha l'obbligo di essere continuamente presente all'esecuzione di essi o comunque di intervenire ad ogni operazione materiale relativa all'esecuzione stessa, essendo tali mansioni affidate all'assistente. Tuttavia, egli non deve necessariamente fidarsi dell'impresa appaltatrice dei lavori fino al punto da essere esonerato dall'obbligo di esercitare una qualsiasi sorveglianza, almeno periodica, e, comunque, idonea ad assicurare che l'opera sia eseguita in conformità del progetto ed a regola d'arte, nonché di verificare, almeno con ispezioni saltuarie, la qualità e la quantità dei materiali impiegati nella costruzione, al fine di evitare, per quanto è possibile, le frodi che possano essere consumate a danno del committente» (Cass. 4.7.62, n. 1705, in Repertorio Giustizia Civile, 1962, Appalto, 14; Cass. 7.2.75, n. 475, in Massimario della Giustizia civile, 1975, 226).
Il principio è ancora oggi quello, ed è stato di recente riaffermato nei medesimi termini: l'attività del direttore dei lavori è attività di «alta sorveglianza», che non implica necessariamente una presenza quotidiana e continua in cantiere, ma impone verifiche periodiche sull'andamento dei lavori, sulla conformità dell'opera al progetto e alle regole dell'arte e sulla corrispondenza dei materiali, oltre al dovere di segnalare le anomalie riscontrate, di impartire le disposizioni necessarie e di controllarne l'ottemperanza (Cass. civ., 2 aprile 2026, n. 8213).
Quella stessa pronuncia ha però aggiunto alla formula tradizionale tre precisazioni che ne spostano sensibilmente il peso pratico, e che meritano di essere segnalate al professionista.
La prima riguarda l'onere della prova: una volta che il committente abbia allegato il contratto e un inadempimento qualificato — segnatamente la violazione degli obblighi di vigilanza e controllo — spetta al direttore dei lavori dimostrare di avere diligentemente adempiuto. Non è sufficiente la contestazione generica, né il richiamo alla complessità del cantiere, alla sua durata o alla pluralità degli edifici interessati: tali circostanze incidono sulla valutazione in concreto dell'adempimento, non sul riparto dell'onere probatorio.
La seconda riguarda la semplicità delle lavorazioni: essa non esonera il direttore dei lavori quando i vizi, considerati nel loro complesso, rivelino una carenza sistematica di controllo. L'argomento secondo cui si trattava di lavorazioni elementari, affidate alla vigilanza del direttore di cantiere, è stato espressamente ritenuto inidoneo a escludere la responsabilità del professionista (Cass. civ., sez. II, ord. 21 ottobre 2025, n. 27995).
La terza riguarda gli atti contabili: l'emissione dei certificati di pagamento, la contabilizzazione e la relazione sul conto finale presuppongono l'avvenuta verifica della conformità dei lavori al progetto, e in presenza di difformità costituiscono quindi indice della mancata vigilanza (Cass. civ., 2 aprile 2026, n. 8213).
Resta fermo, sul versante opposto, che l'oggetto dell'incarico segna il limite della responsabilità: il direttore dei lavori risponde dell'omissione dei controlli che avrebbero potuto prevenire o limitare il danno, non dell'errore esecutivo dell'impresa in quanto tale.
LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E PROGETTISTA: DIVISIONE DEI LORO COMPITI
Per lungo tempo la giurisprudenza della Suprema Corte ha escluso la solidarietà tra progettista ed appaltatore, assumendo che la solidarietà presuppone che il fatto giuridico, da cui deriva il debito, sia unico per due o più soggetti, mentre nella specie le responsabilità discendono da diversi contratti (rispettivamente: di appalto e di prestazione d'opera professionale), e potrebbero divenire solidali solo nell'ipotesi di collusione, perché avrebbero allora origine da un unico illecito extracontrattuale (Cass. 6.9.68, n. 2887, in Responsabilità Civile e Previdenza, 1969, 484).
Successivamente la Suprema Corte ha cambiato il proprio orientamento: «quando un medesimo danno è provocato da più soggetti per inadempimento di contratti diversi intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, come nel caso del danno risentito dal committente di un'opera per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i corresponsabili siano tenuti a risarcirlo in solido» (Cass. 5.1.76, n. 1, in Responsabilità Civile e Previdenza, 1976, 635). Conforme la giurisprudenza successiva: ex plurimis Cass. 23.9.96, n. 8395, in Repertorio Foro Italiano, 1996, Appalto, 25.
Questo orientamento, oramai consolidato, viene corroborato dall'osservazione che se pure due o più sono i contratti e diverse le azioni esercitabili, uno ed uno solo è il danno patito dal creditore e, come nella responsabilità da fatto illecito, l'unicità del danno è in sé un elemento oggettivo ed immodificabile a prescindere da quanti siano i debitori. La giurisprudenza più recente ha dato a questa intuizione un fondamento normativo esplicito, riconducendo la solidarietà all'art. 2055 c.c. e all'unicità dell'evento dannoso prodotto da condotte concorrenti, indipendentemente dal titolo — contrattuale o extracontrattuale — in forza del quale ciascuno risponde (Cass. civ., 2 aprile 2026, n. 8213; Cass. civ., sez. II, ord. 21 ottobre 2025, n. 27995, quest'ultima con riguardo alla solidarietà tra direttore dei lavori e impresa esecutrice).
Va però subito precisato il limite del vincolo: la solidarietà opera nella misura in cui i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente alla produzione dell'evento dannoso. Non è dunque un effetto automatico della pluralità di incarichi sul medesimo cantiere, ma il riflesso di un accertamento causale che va compiuto per ciascuna posizione, e che si riverbera poi sulla ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria.
Gli obblighi solidali tra progettista e appaltatore trovano comunque delle ripartizioni: «L'appaltatore che non sia nudus minister del committente deve verificare la congruità del progetto cui è chiamato a dare esecuzione e rilevare quei vizi che ogni accorto costruttore deve saper cogliere in un progetto elaborato da terzi» (Cass. 4.12.91, n. 13039, in Responsabilità Civile e Previdenza, 1992, 368).
L'appaltatore, quindi, fuori dal caso eccezionale in cui agisca come nudus minister del committente, non può limitarsi ad accettare qualsiasi direttiva di costui, col rischio di rendere tutta l'opera non solo inutile, ma anche dannosa: ha il dovere di prospettargli le eventuali obiezioni tecniche che in ipotesi si frappongano all'esecuzione di un dato lavoro (Cass. 2.6.93, n. 671, in Repertorio Foro Italiano, 1993, Appalto, 40 ).
Simmetricamente, la ripartizione opera a favore del direttore dei lavori quanto ai vizi che attengono alla concezione dell'opera: egli non risponde dei difetti originari del progetto, salvo che gli sia stato conferito anche l'incarico di verificarne la fattibilità, o che il vizio progettuale fosse rilevabile nel corso dell'esecuzione con la diligenza richiesta al suo ufficio. È qui che la delimitazione dell'oggetto dell'incarico, in sede di conferimento, assume valore decisivo.
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE EX ART. 1669 C.C. DEL PROGETTISTA E DEL DIRETTORE DEI LAVORI
Secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza, peraltro criticato da una buona parte della dottrina, la norma di cui all'art. 1669 c.c. configura una responsabilità extracontrattuale, di ordine pubblico, sancita per ragioni e finalità di pubblico interesse. La Suprema Corte ha di recente ribadito e precisato questa impostazione: il bene giuridico tutelato trascende il rapporto negoziale, perché l'obbligo legale persegue finalità di ordine pubblico connesse alla conservazione e alla funzionalità degli edifici a lunga durata, a tutela dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini; la norma non è pertanto norma di favore per il costruttore, ma strumento di tutela rafforzata del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi, e come tale è inderogabile e non rinunciabile in via convenzionale (Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2023, n. 31301).
In tal guisa, l'art. 1669 c.c. viene utilizzato anche quando manchi tra danneggiante e danneggiato l'intermediazione di un contratto di appalto, per il fatto che ci si trovi di fronte ad un costruttore in proprio che ha poi venduto l'immobile; o, ancora, l'art. 1669 c.c. è utilizzabile anche dal terzo, estraneo al contratto di appalto, che tuttavia abbia subito danni dalla rovina dell'immobile (Cass. 14.12.93, n. 12304, in Repertorio Foro Italiano, 1993, Appalto, 62; Cass. 9.1.90, n. 8, in Repertorio Giustizia Civile, 1990, Appalto, 43).
La medesima pronuncia del 2023 ha chiarito anche i rapporti con l'azione generale di responsabilità aquiliana, in termini di specialità: l'art. 2043 c.c. è il genus e l'art. 1669 c.c. la species, cosicché, ove ricorrano i presupposti della norma speciale, è questa che deve essere azionata. L'art. 2043 c.c. può essere invocato soltanto in difetto dei presupposti oggettivi o soggettivi dell'art. 1669 c.c. — e dunque, ad esempio, quando manchi la natura immobiliare dell'opera, o la natura del difetto, o quando il vizio si manifesti oltre il decennio dal compimento dell'opera, termine di natura sostanziale e non di decadenza o prescrizione — e non invece «al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica». Resta inoltre fermo che l'art. 1669 c.c. pone a carico del costruttore una presunzione di colpa iuris tantum, mentre nell'azione generale l'onere di provare la colpa grava sul danneggiato.
L'ambito oggettivo di applicazione della norma è stato nel frattempo notevolmente ampliato dalle Sezioni Unite, con una pronuncia che ha superato il tradizionale limite della nuova costruzione: l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7756). Il rilievo pratico è evidente in un mercato in cui la quota prevalente dell'attività edilizia consiste in interventi sull'esistente.
Quanto alla nozione di gravi difetti, essa non si esaurisce nei vizi che compromettono la stabilità dell'edificio, ma comprende ogni alterazione che incida apprezzabilmente sul godimento del bene, anche se riguardante elementi secondari o accessori: rientrano pacificamente in tale nozione i difetti di impermeabilizzazione, le infiltrazioni e i fenomeni di umidità (Cass. civ., sez. II, ord. n. 3151/2025). Non vi rientrano, per converso, i vizi di modesta entità, e la qualificazione del difetto come grave resta apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
L'inquadramento dell'art. 1669 c.c. nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ha l'effetto di far ritenere tale disposizione applicabile anche al progettista e al direttore dei lavori: «non si vedrebbe la ragione per cui al medesimo titolo essa non debba estendersi a quanti abbiano collaborato alla costruzione, sia nella sua fase ideativa con la redazione del progetto, sia in quella attuativa mediante la elaborazione dei calcoli di resistenza per il dosaggio del cemento armato, tutte le volte che si dimostri che i vizi si siano verificati in dipendenza e a causa di errori commessi nella progettazione, ovvero nei calcoli, oppure, nel contempo, nell'una e negli altri, non potendosi negare, quanto alla legittimazione passiva, la sussistenza di essa in soggetti che, a ragione dell'opera prestata, debbono essere considerati quali costruttori al pari dell'appaltatore, verso il quale la specifica responsabilità appare canalizzata» (Cass. 14.4.84, n. 2415, in Rassegna Giuridica Enel, 1984, 647).
Tale orientamento si è in seguito consolidato, ritenendo così applicabile l'art. 1669 c.c. non solo nei confronti dell'appaltatore, ma anche nei riguardi del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che si sia avvalso di detti ausiliari (Cass. 28.4.84, n. 2676, in Giurisprudenza Italiana, I, 1, 630; Cass. 26.4.93, n. 4900, in Repertorio Foro Italiano, 1993, Appalto, 63; Cass. 21.3.89, n. 1406, in Repertorio Giustizia civile, 1989, Appalto, 24), ed è oggi diritto vivente: la responsabilità ex art. 1669 c.c. si estende al progettista e al direttore dei lavori ogniqualvolta i gravi difetti siano a loro imputabili, anche quando derivino da progettazione imperfetta o erronea (Cass. civ., sez. II, 13 novembre 2024, n. 29251), e il direttore dei lavori ne risponde in solido con l'impresa esecutrice anche quando i difetti abbiano origine in carenze esecutive, se queste siano riconducibili a un difetto di vigilanza e controllo (Cass. civ., sez. II, ord. 21 ottobre 2025, n. 27995).
Un'ultima precisazione, utile a chi deve impostare la difesa del professionista. La Suprema Corte ha avvertito che, se l'azione ex art. 1669 c.c. è esperibile anche nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, la loro è e resta una responsabilità di natura professionale, che trova nel contratto d'opera intellettuale la propria disciplina e il proprio perimetro (Cass. civ., sez. II, ord. 7 luglio 2025, n. 18405). Il che significa, in concreto, che l'estensione della legittimazione passiva non dispensa dall'accertamento dell'inadempimento del singolo incarico e del nesso causale tra quell'inadempimento e il difetto denunciato.
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